Incarto n.
15.2001.00220

Lugano

31 luglio 2001

CJ/fc/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca

 

segretario:

Jaques, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso 5 giugno 2001

 

 

__________

 

 

 

contro

 

 

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, e meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 17 maggio 2001 nell’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da:

 

 

__________

 

 

 

viste le osservazioni 3 luglio 2001 dell’UE di Lugano che si rimette alla decisione di questa Camera;

 

 

esaminati atti e documenti

 

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

 

                                               che il precetto esecutivo emesso nell’esecuzione n. __________ in causa è diretto contro la ditta __________ in conformità con quanto indicato nella domanda di esecuzione;

 

                                               che lo stesso vale per la comminatoria di fallimento impugnata;

 

                                               che, certo, la sentenza 2 aprile 2001 con la quale il Segretario Assessore del Distretto di Lugano ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla ricorrente (il PE è infatti stato notificato a __________, già membro del Consiglio di amministrazione di ____________ è diretta contro __________

                                               che, tuttavia, si tratta ovviamente di un errore di scrittura che non poteva indurre in inganno le parti, in quanto il dispositivo n. 2 indica in modo esplicito il numero dell’esecuzione __________ a cui si riferisce;

 

                                               che d’altronde, già al momento della promozione dell’esecuzione n. __________, la società __________ non esisteva più in quanto tale, visto che dal 3 novembre 2000 la sua ragione sociale era stata cambiata in __________ (ora in liquidazione);

 

                                               che la ricorrente non nega di aver ricevuto la sentenza 2 aprile 2001, anzi la produce quale doc. B annesso al ricorso;

 

                                               che del resto la persona alla quale è stata notificata la comminatoria di fallimento, ossia __________, è membro del Consiglio di amministrazione sia di __________ sia di __________ (ora __________ in __________), come d’altronde lo sono pure gli amministratori __________ e __________;

 

                                               che quindi la ricorrente non può allegare in buona fede di aver ignorato l’esistenza dell’esecuzione in questione;

 

                                               che pertanto, qualora la ricorrente avesse ritenuto che l’esecuzione n. __________ concernesse in realtà la ditta __________ e non la __________, essa avrebbe dovuto, al più tardi (nell’ipotesi in cui considerasse non valida la citazione all’udienza di discussione 2 aprile 2001), impugnare la sentenza 2 aprile 2001;

                                               che non avendolo fatto, siffatta sentenza è cresciuta in giudicato;

 

                                               che di conseguenza l’UE di Lugano ha rettamente proceduto alla notifica della comminatoria di fallimento a __________

                                               che il ricorso è quindi da respingere;

 

                                               che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a).

 

 

 

Richiamati gli art. 17 e 159 LEF;

 

 

pronuncia:                    

 

1.      Il ricorso 5 giugno 2001 di __________ è respinto

 

                                          2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

 

                                          3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

 

                                          4.   Intimazione a:     - __________

 

                                               Comunicazione all’UE di Lugano.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                           Il segretario