Incarto n.
15.2001.00244

Lugano

17 settembre 2001

/FP/fc/dp

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sul ricorso 31 luglio 2001 di

 

 

 

__________

 

 

 

contro

 

 

 

l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da

 

 

 

__________

patr dall’avv. __________

 

 

richiamata l’ordinanza presidenziale 6 agosto 2001 con la quale al ricorso è stato concesso effetto sospensivo;

 

viste le osservazioni

17 agosto 2001 della __________ 2/22 agosto 2001 dell’UEF di Locarno

 

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

 

                                               che __________ procede nei confronti della società __________ per l’incasso del proprio credito;

 

                                               che in data 16 gennaio 2001 veniva notificato presso il recapito dell’escussa il PE n. __________ dell’UEF di Locarno;

 

                                               che con sentenza 5 giugno 2001 il Pretore di Locarno - Campagna respingeva in via provvisoria l’opposizione interposta dalla debitrice al PE n. __________ dell’UEF di Locarno;

 

                                               che in data 17 luglio 2001 l’UEF di Locarno notificava a __________ presidente del consiglio di amministrazione della debitrice, la comminatoria di fallimento;

 

                                               che con ricorso 31 luglio 2001 __________ si aggrava contro la comminatoria di fallimento, nonché contro tutti gli atti compiuti dall’UEF di Locarno nell’esecuzione n. __________, postulandone l’annullamento;

 

                                               che la ricorrente sostiene che il PE e la comminatoria di fallimento non sarebbero stati notificati correttamente e quindi andrebbero annullati;

 

                                               che delle osservazioni dell'UEF di Locarno si dirà, se necessario, in seguito;

                                         

                                               che per l’art. 67cpv.1 n.2 LEF la domanda di esecuzione deve indicare il nome ed il domicilio del debitore e, al caso, del suo legale rappresentante;

 

                                               che giusta l’art. 65 cpv. 1 n. 2 LEF se l’esecuzione è diretta contro una società anonima la notifica si fa a qualunque membro dell’amministrazione o della direzione, come pure a qualunque direttore o procuratore;

 

                                               che se una società anonima elegge domicilio presso un’altra società anonima, questa assume il ruolo di rappresentante e di conseguenza diviene autorizzata a ricevere gli atti esecutivi indirizzati all’escussa (cfr. DTF 119 III 57 ss; Paul Angst, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 4 ad art. 65 LEF;

 

                                                che nel caso di specie la ricorrente, come risulta dall’estratto del Registro di commercio, è domiciliata presso la __________

                                               che la domanda di esecuzione 29 novembre 2000 inoltrata dalla creditrice __________ riporta correttamente il domicilio dell’escussa presso la __________;

 

                                               che il PE n. __________ è stato correttamente notificato all’amministratore unico della __________;

 

                                               che la comminatoria di fallimento è stata notificata, conformemente a quanto sancito dall’art. 65 cpv. 1 n. 2 LEF, al presidente del consiglio di amministrazione della società __________;

 

                                               che di conseguenza, tutti gli atti esecutivi sono stati notificati correttamente ai rappresentanti dell’escussa;

 

                                               che il gravame deve quindi essere respinto;

 

                                               che sulle spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation juidiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a);

 

                                               che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art.

                                               62 cpv. 2 OTLEF).

 

 

 

Richiamati gli art. 17, 65 e 67 LEF

 

 

 

pronuncia:                    

 

                                          1.   Il ricorso 31 luglio 2001 della società __________ è respinto.

                                              

                                          2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

 

 

                                          3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

 

 

                                          4.   Intimazione a:     - ____________________

                                               Comunicazione all'UEF di Locarno.

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             La segretaria