Incarto n.
15.2001.00265

15.2001.00266

Lugano

10 ottobre 2001

FP/fc/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sui ricorsi 3 ottobre 2001 di

 

 

__________

 

 

contro

 

 

 

l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio nelle esecuzioni n. __________, n. __________ e n. __________ promosse nei confronti di

 

 

 

__________

 

 

da

                                         __________

 

 

e da

                                         __________

 

 

 

 

 

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

 

                                               che il Comune di __________ e il Comune di __________ procedono nei confronti di __________ per l’incasso del proprio credito;

                                               che in data 25 settembre 2001 l’UEF di Mendrisio notificava all’escusso gli avvisi di pignoramento nelle esecuzioni n. __________, n. __________ e n. __________ promosse dai creditori nei confronti di __________

 

                                               che con ricorso 3 ottobre 2001 __________ si aggrava contro gli avvisi di pignoramento sostenendo di non possedere beni pignorabili;

 

                                               che ulteriore ricorso 3 ottobre 2001 __________ e __________, genitori dell’escusso, si aggravano contro gli avvisi di pignoramento asseverando che tutti i beni siti presso il domicilio dell’escusso sono di loro esclusiva proprietà;

 

                                               che i ricorsi 3 ottobre  2001 di __________, __________ e di __________, sono tutti diretti contro l’operato dell’UEF di Mendrisio nell’ambito delle esecuzioni n. __________, n. __________ e n. __________;

 

                                               che i gravami si basano sul medesimo complesso di fatti e sono motivati allo stesso modo;

 

                                               che di conseguenza si giustifica la congiunzione delle procedure di cui agli inc. 15.2001.265 e inc. 15.2001.266;

 

                                               che il giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una sola sentenza, preso nell’ossequio del principio dell’economia processuale, ha natura ordinatoria e può essere pronunciato d’ufficio: le cause congiunte conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.1.1.a ad art. 5, p. 96 s.);

 

                                               che per l’art. 9 cpv. 2 LPR l’Autorità cantonale di vigilanza, ricevuto un ricorso, può determinarsi sullo stesso senza ulteriori atti istruttori se il gravame è infondato o temerario, atteso che nel caso di reiezione del gravame non può darsi pregiudizio alcuno a carico di chi non è stato sentito (cfr. Cometta, op.cit., n. 2.2.2. ad art. 9);

 

                                               che nel caso di specie i gravami in oggetto sono stati inoltrati direttamente all’Autorità di vigilanza;

 

                                               che secondo giurisprudenza e dottrina la legittimazione a presentare ricorso è un presupposto processuale che deve essere riconosciuto a ogni parte lesa nei suoi interessi giuridicamente protetti da una misura dell'organo d'esecuzione forzata, costitutiva almeno di un pregiudizio di fatto attuale;

 

                                               che vi è carenza di legittimazione processuale, ad esempio, quando il ricorrente è persona completamente estranea all'esecuzione, quando non pretende di rappresentare l’escusso e nemmeno vanta diritto alcuno sui beni oggetto della realizzazione in corso come pure quando non è toccato nei suoi interessi specifici ( cfr. Cometta, op. cit., n. 3.3.1 ad art. 7, p. 122);

 

                                               che nel caso di specie i ricorrenti __________ e __________ si aggravano contro gli avvisi di pignoramento emessi nelle esecuzioni promosse nei confronti del figlio __________;

 

                                               che i ricorrenti sono persone estranee alle procedure esecutive in oggetto;

 

                                               che di conseguenza, non essendo toccati nei loro interessi specifici, __________ e __________ difettano della legittimazione a presentare ricorso ex art. 17 LEF;

 

                                               che il loro gravame si rivela quindi irricevibile;

 

                                               che __________ si aggrava contro gli avvisi di pignoramento in oggetto sostenendo di non possedere beni pignorabili;

 

                                               che il pignoramento nelle esecuzioni n. __________, n. __________ e n. __________ è previsto per il 27 novembre 2001;

 

                                               che solo in tale occasione potrà essere appurata l’esistenza o meno di beni pignorabili conformemente a quanto stabilito dall’art. 91 LEF;

 

 

 

 

                                               che di conseguenza il gravame di __________ contro il pignoramento risulta essere prematuro e va quindi dichiarato irricevibile; 

 

                                               che sulle spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation juidiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a);

 

                                               che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art.

                                               62 cpv. 2 OTLEF);

 

 

 

Richiamati gli art. 17, e 91 LEF, 9 LPR

 

 

 

pronuncia:                    

 

                                          1.   Le procedure di cui agli inc. _______ sono dichiarate congiunte.

 

 

                                          2.   Il ricorso 3 ottobre 2001 di __________ è respinto.

 

 

                                          3.   Il ricorso 3 ottobre 2001 di __________ e __________ è irricevibile

 

 

                                          4.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

 

 

                                          5.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

 

                                          6.   Intimazione a:     - __________

                                               Comunicazione all'UEF di Mendrisio.

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             La segretaria