Incarto n.
15.2001.00287

Lugano

11 gennaio 2002

CJ/fc/kc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca

 

segretario:

Jaques, vicecancelliere

 

 

statuendo sul “reclamo” 10 settembre 2001 di

 

 

__________

 

 

contro

 

 

l’operato dell’Ufficiale __________, e meglio contro la sua decisione 17 agosto 2001, di nominare quale suo patrocinatore

 

 

avv. __________

 

decisione resa nelle veste di autorità ex art. 609 CC preposta alla rappresentanza nella successione della madre di

 

 

__________

 

 

la cui quota ereditaria è stata pignorata nell’ambito delle esecuzioni n. ________ (primo gruppo, pignoramento del 1. febbraio 2000), ______ (secondo gruppo, pignoramento del 14 aprile 2000), ______ (terzo gruppo, pignoramento del 10 luglio 2000), nonché ______ e ______ (quarto gruppo, pignoramento del 20 settembre 2000), promosse da:

 

–   __________

 

–   __________

viste le osservazioni 17 settembre 2001 dell’avv. __________ 18 settembre 2001 di __________ 20 settembre 2001 di __________ 21 settembre 2001 della __________ e 6 novembre 2001 dell’UEF __________

 

esaminati atti e documenti

 

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

 

                                          che nelle esecuzioni sopramenzionate sono state pignorate le ragioni ereditarie di __________ nella successione di sua madre __________

 

                                          che l’ufficiale di esecuzione e fallimenti __________ in virtù dell’art. 96 cpv. 2 LAC, ha chiesto ed ottenuto di poter intervenire nella divisione della successione in luogo dell’escusso quale autorità ai sensi dell’art. 609 cpv. 1 CC;

 

                                          che il ricorrente, __________ coerede dell’escusso __________, si aggrava contro la decisione dell’ufficiale di esecuzione e fallimenti ___________ di nominare l’avv. __________ patrocinatore dell’escusso, quale suo rappresentante nelle sue veste di autorità ai sensi dell’art. 609 cpv. 1 CC;

 

                                          che, visto il titolo stesso della LALEF, il potere generale di vigilanza conferito alla CEF sull’operato degli organi dell’esecuzione forzata (cfr. art. 10 LALEF) è limitato esclusivamente all’applicazione del diritto esecutivo federale e cantonale;

 

                                          che l’operato dell’Ufficiale agente quale autorità ex art. 609 CC non si fonda sul diritto esecutivo, ma è riferito alle operazioni di divisione della successione regolate dal Codice civile, e non presuppone nemmeno necessariamente l’esistenza di una procedura esecutiva in corso (caso della cessione dei diritti successori o dell’erede gravato da attestati di carenza di beni);

 

                                          che al contrario di quanto previsto all’art. 4 del Decreto esecutivo del 4 maggio 1918 circa l’autorizzazione per l’esercizio del prestito su pegno del bestiame (RL 4.1.1.4), che conferisce a questa Camera la sorveglianza dell’operato degli uffici di esecuzione in materia di registro per il pegno del bestiame, il legislatore cantonale, all’art. 96 cpv. 2 LAC, non ha attribuito a questa Camera alcuna competenza di sorveglianza dell’operato dell’ufficiale agente nelle sue veste di autorità ex art. 609 CC;

 

                                          che la situazione in esame è invece simile a quella riguardante l'operato dell'Ufficio nella sua funzione – oggi esercitata da un terzo autorizzato dal Dipartimento delle Istituzioni – di venditore degli oggetti dati a pegno e non riscattati, fondata sul diritto civile federale (e meglio l’art. 915 CC), che non è sottoposta alla vigilanza di questa Camera (cfr. Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.4b ad art. 3);

 

                                          che il ricorso si rivela quindi irricevibile;

 

                                          che a titolo meramente abbondanziale va osservato che pur volendo ammettere la competenza di questa Camera il “reclamo” andrebbe comunque respinto;

 

                                          che infatti, il ricorrente non pretende di aver inoltrato alcuna esecuzione avverso __________ né di possedere un attestato di carenza di beni contro lo stesso, e nemmeno che la quota ereditaria del fratello gli sia stata ceduta;

 

                                          che l'autorità interveniente nella divisione ex art. 609 CC rappresenta sia l’escusso (risp. il cedente o il debitore) che i procedenti (risp. il cessionario o il creditore), in modo indipendente (cfr. Arnold Escher, Zürcher Kommentar, vol. III.2, Zurigo 1960, n. 12 e 17 ad art. 609; Tuor/Picenoni, Berner Kommentar, vol. III/2, Berna 1966, n. 12 ad art. 609), e deve vegliare a che l'erede rappresentato riceva quanto gli spetta (cfr. Tuor/Picenoni, n. 13 ad art. 609; ZBGR 32, 335 n. 80), tenendo in considerazione pure gli interessi dei creditori (cfr. Tuor/Picenoni, n. 13 ad art. 609 e SJ 1952, 497; cfr. pure ZBGR 28, 316);

 

                                          che invece l’autorità non deve ovviamente preoccuparsi degli interessi degli altri coeredi, che dispongono già di tutti i diritti consentiti dalla legge per difendere le proprie ragioni nella procedura di divisione;

 

                                          che i coeredi non hanno quindi alcun interesse giuridico degno di protezione per opporsi all’operato dell’ufficiale di esecuzione e fallimenti fondato sull’art. 609 CC;

 

                                          che in particolare non possono aggravarsi contro la nomina di un patrocinatore dell’ufficiale, nello stesso modo che non è consentito ad una parte in un procedimento giudiziale criticare dal profilo materiale la designazione convenzionale del patrocinatore della controparte;

 

                                          che la sentenza pubblicata in DTF 110 III 24 citata dal ricorrente è d’altronde irrilevante nella fattispecie, poiché oggetto del gravame non è il pignoramento della quota ereditaria di __________ né di un altro attivo su cui il ricorrente vanterebbe un diritto;

 

                                          che viste le peculiarità del caso, si prescinde dal prelevare spese e non si assegnano indennità, peraltro non richieste.

 

 

Richiamati gli art. 609 CC e 96 LAC

 

 

pronuncia:           1.      Il “reclamo” 10 settembre 2001 di __________ è irricevibile.

 

                                2.      Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

 

                                3.      Intimazione a:

                                          –    __________

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             Il segretario