Incarto n.
15.2001.00311

Lugano

11 gennaio 2002

/CJ/fc/kc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca

 

segretario:

Jaques, vicecancelliere

 

 

 

statuendo sul ricorso 19 novembre 2001

 

 

__________

 

 

contro

 

 

l’operato dell’Ufficiale di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, e meglio contro la sua decisione 8 novembre 2001 di nominarsi quale patrocinatore

 

 

__________

 

decisione resa nelle veste di autorità ex art. 609 CC preposta alla rappresentanza nella successione della madre di

 

 

__________

 

la cui quota ereditaria è stata pignorata nell’ambito delle esecuzioni n. __________ (primo gruppo, pignoramento del 1. febbraio 2000), __________, __________, __________ (secondo gruppo, pignoramento del 14 aprile 2000), __________ (terzo gruppo, pignoramento del 10 luglio 2000), nonché __________ e __________ (quarto gruppo, pignoramento del 20 settembre 2000), promosse, oltre alla ricorrente, da:

 

 

–     __________

 

–     __________

       (rappr. da __________, per l’esecuzione n. __________ e

       da__________ __________, per l’esecuzione n. __________)

 

–     __________

 

viste le osservazioni 22 novembre 2001 __________, 23 novembre 2001 dell’avv. __________ 3 dicembre 2001 di __________, e 14 dicembre 2001 del__________ __________;

 

esaminati atti e documenti

 

 

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

 

                                          che nelle esecuzioni sopramenzionate sono state pignorate le ragioni ereditarie di __________ nella successione di sua madre __________

                                          che __________ di __________ in virtù dell’art. 96 cpv. 2 LAC, ha chiesto ed ottenuto di poter intervenire nella divisione della successione in luogo dell’escusso quale autorità ai sensi dell’art. 609 cpv. 1 CC;

 

                                          che, il 16 agosto 2001, l’Ufficiale ha affidato all’avv. __________, già patrocinatore dell’escusso, il mandato di rappresentarlo nella procedura di divisione;

 

                                          che, nel corso di una riunione dei creditori tenutasi il 12 settembre 2001, l’Ufficiale ha assegnato loro un termine di 10 giorni per determinarsi sulla designazione dell’avv. __________ quale suo patrocinatore;

 

                                          che con scritto 8 novembre 2001, oggetto dell’impugnazione, l’Ufficiale ha comunicato ai creditori che il mandato affidato all’avv. __________ era da loro stato confermato a maggioranza relativa;

 

 

 

                                          che, visto il titolo stesso della LALEF, il potere generale di vigilanza conferito alla CEF sull’operato degli organi dell’esecuzione forzata (cfr. art. 10 LALEF) è limitato esclusivamente all’applicazione del diritto esecutivo federale e cantonale;

 

                                          che l’operato dell’Ufficiale agente quale autorità ex art. 609 CC non si fonda sul diritto esecutivo, ma è riferito alle operazioni di divisione della successione regolate dal Codice civile, e non presuppone nemmeno necessariamente l’esistenza di una procedura esecutiva in corso (caso della cessione dei diritti successori o dell’erede gravato da attestati di carenza di beni);

 

                                          che al contrario di quanto previsto all’art. 4 del Decreto esecutivo del 4 maggio 1918 circa l’autorizzazione per l’esercizio del prestito su pegno del bestiame (RL 4.1.1.4), che conferisce a questa Camera la sorveglianza dell’operato degli uffici di esecuzione in materia di registro per il pegno del bestiame, il legislatore cantonale, all’art. 96 cpv. 2 LAC, non ha attribuito a questa Camera alcuna competenza di sorveglianza dell’operato dell’ufficiale agente nelle sue veste di autorità ex art. 609 CC;

 

                                          che la situazione in esame è invece simile a quella riguardante l'operato dell'Ufficio nella sua funzione – oggi esercitata da un terzo autorizzato dal Dipartimento delle Istituzioni – di venditore degli oggetti dati a pegno e non riscattati, fondata sul diritto civile federale (e meglio l’art. 915 CC), che non è sottoposta alla vigilanza di questa Camera (cfr. Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.4b ad art. 3);

 

                                          che il ricorso si rivela quindi irricevibile;

 

                                          che viste le peculiarità del caso, si prescinde dal prelevare spese e non si assegnano indennità, peraltro non richieste.

 

 

Richiamati gli art. 609 cpv. 1 CC e 96 cpv. 2 LAC

 

 

pronuncia:           1.      Il ricorso 19 novembre 2001 __________, è irricevibile.

 

 

                                2.      Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

 

 

 

 

                                3.      Intimazione a:

                                          –    __________

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             Il segretario