Incarto n.
15.2001.00011

Lugano

9 febbraio 2001

/LG/fp/dp

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

Composta dei giudici:

Pellegrini, vicepresidente,
Rusca e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta,     assente)

 

Segretario:

Jaques, vicecancelliere

 

 

 

statuendo sul ricorso 1° dicembre 2000 di

 

 

__________

 

 

 

contro

 

 

l’operato dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, e meglio contro l’elenco oneri 20 novembre 2000 concernente il mapp. __________ RFD di __________ allestito nell’ambito del suo fallimento, procedura concernente anche

 

 

__________

 

Comune di __________

 

 

 

viste le osservazioni 10 gennaio 2001 dell’UEF di Bellinzona;

 

 

esaminati gli atti e i documenti;

 

 

ritenuto

 

 

in fatto:

 

                                          A.    Il 20 novembre 2000 l’UEF di Bellinzona ha depositato – nell’ambito del fallimento di __________ - l’elenco oneri del mapp. __________ RFD di __________, intestato al fallito. Esso è stato intimato il 21 novembre 2000.

 

 

                                          B.    Il 1° dicembre 2000 __________ ha interposto ricorso contro questo elenco oneri, sostenendo che l’annotazione del contratto di locazione a favore di __________, moglie separata del fallito, non sarebbe corretta dal momento che la beneficiaria è stata sfrattata dalla casa.

 

 

                                          C.    Con osservazioni 10 gennaio 2001 l’UEF di Bellinzona produce copia del decreto di sfratto 14 settembre 1999 di __________, e rileva che l’annotazione verrebbe comunque a scadere il 31 marzo 2001. Inoltre a mente dell’organo di esecuzione forzata tale annotazione dovrebbe comunque essere cancellata, se la realizzazione del fondo avvenisse prima di tale data.

 

 

 

considerando

 

 

in diritto:

 

                                          1.     Trascorso il termine per le insinuazioni, l'amministrazione del fallimento esamina i crediti insinuati e fa le necessarie verifiche, chiedendo per ciascuna insinuazione la dichiarazione del fallito (art. 244 LEF), al fine di determinare se eventuali attestati di carenza beni rilasciati al termine della procedura fallimentare debbano o meno contenere il riconoscimento o la contestazione del credito da parte del fallito (art. 265 LEF; CEF vig. 30 agosto 2000 in re B.F. c. C. S. e llcc).

                                                  L'amministrazione decide sull'ammissione dei singoli crediti, senza essere vincolata alla dichiarazione del fallito (art. 245 LEF; Dieter Hierholzer, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 15 ss. ad art. 244, n. 10 e 19 ad art. 250).Trascorsi sessanta giorni dallo scadere del termine per le insinuazioni l'amministrazione del fallimento forma lo stato di graduatoria dei crediti (comprensiva anche di quelli rigettati: cfr. art. 248 LEF) - più comunemente denominata "graduatoria" (cfr. art. 219 e 220 LEF) - e compilando un elenco oneri, se fra i beni della massa fallimentare sono presenti dei fondi. Se una delegazione dei creditori è stata costituita, la graduatoria e gli eventuali elenchi oneri devono esserle sottoposti per approvazione, con facoltà di modifica entro dieci giorni (art. 247 LEF).

 

 

                                          2.     La graduatoria fallimentare e gli annessi elenchi oneri (Dieter Hierholzer, op. cit., n. 55 ad art. 250) possono essere impugnati sia con ricorso ex art. 17 LEF all'Autorità di vigilanza, che con l'azione di contestazione della graduatoria giusta l'art. 250 LEF. Con il ricorso possono essere fatti valere unicamente errore procedurali nell'allestimento della graduatoria (cfr. Ammon/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 46 n. 41-42, pag. 371). Con l'azione di contestazione viene fatta valere una violazione del diritto materiale, come ad esempio l'errata collocazione di un credito in graduatoria o l'ammissione di un creditore (cfr. Ammon/Gasser, op. cit., § 46 n. 45-47, pag. 372; DTF 114 III 113, 119 III 84). L'azione di contestazione della graduatoria è però preclusa al fallito, il quale può inoltrare unicamente ricorso contro la graduatoria sollevando censure di carattere formale (cfr. Dieter Hierholzer, op. cit., n. 22 ad art. 250). Egli non ha per contro alcun interesse giuridico quando l'oggetto del contendere si riferisce ad un diritto di pegno o al rango attribuito ad un creditore (cfr. Jäger/Walder/Kull/Kottmann, SchKG II, Zurigo 1997/99, n. 3 ad art. 250).

 

 

                                          3.     Nell'allestire gli elenchi oneri, che fanno parte integrante della graduatoria, l'amministrazione del fallimento deve fare riferimento in primo luogo all'estratto del Registro fondiario; questo principio conduce anche all'iscrizione di crediti risultanti dal Registro, anche se non sono insinuati, senza alcuna possibilità per l'organo di esecuzione forzata di modificarli, rifiutarli, di contestarli o di chiederne i giustificativi (art. 246 LEF e art. 34 cpv. 1 lett. b e 36 cpv. 2 primo periodo RFF, applicabili per il rinvio dell'art. 259 LEF).
Se diritti reali o personali previsti nell'estratto del Registro fondiario o non previsti su tale estratto, ma annunciati all'amministrazione del fallimento vengono riconosciuti ed iscritti negli elenchi oneri, nonostante in realtà non esistano più, gli elenchi oneri crescono in giudicato se non viene avviata la procedura di contestazione (art. 250 LEF; Hierholzer, op. cit., n. 97 ad art. 244).

                                                  Se diritti reali o personali, previsti negli elenchi oneri cresciuti in giudicato, scadono dopo l'allestimento di tali elenchi, l'amministrazione del fallimento può cancellarli senza alcuna formalità (DTF 105 III 4 ss.; Hierholzer, op. cit., n. 98 ad art. 244).

 

                                        3.1.   Di conseguenza, l'UEF di Bellinzona ha agito correttamente, poiché, nonostante era a conoscenza che l'annotazione del contratto di locazione a favore della moglie separata dal ricorrente non aveva più ragione di esistere in seguito allo sfratto della beneficiaria, l'Ufficio non poteva rifiutarsi di iscrivere tale onere nell'elenco oneri (cfr. art. 36 cpv. 1 lett. b RFF)
Come precedentemente considerato, tale onere potrà comunque essere cancellato dopo il 31 marzo 2001, data in cui l'annotazione cesserà di esplicare effetti. Se il fondo non sarà ancora stato venduto ai pubblici incanti, sarà cura dell'Ufficio di provvedere all'immediata cancellazione; se al contrario il fondo dovesse nel frattempo essere aggiudicato con l'onere, sarà diritto dell'aggiudicatario di richiederne la cancellazione.

 

                                        3.2.   Il ricorso 1° dicembre 2000 di __________ va pertanto respinto.

 

 

                                          4.     Sulle tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art. 17 LEF (Jean-François Poudret / Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all’art. 81, pag. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

 

 

 

richiamati gli art. 17, 20a, 219 s., 244-248, 250, 259, 265 LEF, art. 34 e 36 RFF, art. 61 e 62 OTLEF,

pronuncia:

 

                                          1.     Il ricorso 1° dicembre 2000 di __________, è respinto.

                                         

                                          2.     Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.

 

 

                                          3.     Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF.

 

 

                                          4.     Intimazione a:  - __________

                                                  Comunicazione all'UEF di Bellinzona.

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il vicepresidente                                                                       Il segretario