Incarto n.
15.2001.00154/158/

182

Lugano

21 maggio 2001

/FP/fc/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

Composta dei giudici:

Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca

 

Segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sui ricorsi 23 e 25 febbraio 2001 di

 

 

__________

 

 

 

contro

 

 

__________ e meglio contro l’incanto mobiliare 16 febbraio 2001 nel fallimento della società

 

 

__________

 

procedura concernente anche

 

                                         __________),

 

viste le osservazioni

6 marzo 2001 della __________ 6 aprile 2001 dell’UEF __________

esaminati atti e documenti;

 

 

 

 

 

 

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

 

                                          che il 16 febbraio 2000 veniva effettuato l’incanto pubblico di alcuni macchinari relativi al fallimento della società __________;

 

                                          che i beni in oggetto sono stati aggiudicati alla ditta __________ per l’importo di fr. 86'000.-- ;

 

                                          che con ricorso 23 febbraio 2001 __________ amministratore unico della fallita, postula l’annullamento dell’asta sostenendo che l’UEF di __________ non avrebbe tenuto conto dell’offerta di fr. 87'000 formulata da __________, fratello del ricorrente e proprietario dell’immobile in cui la fallita esercitava la propria attività;

 

                                          che egli chiede inoltre una stima dei macchinari da parte di un esperto, per evitare che gli stessi vengano venduti ad un prezzo notevolmente inferiore al loro effettivo valore;

 

                                          che con ricorso 25 febbraio 2001 __________, creditore della fallita, contesta la decisione dell’UEF di __________ di aggiudicare i beni alla ditta __________ per fr. 86’000, sostenendo che la propria offerta di fr. 87'000 non sarebbe stata presa in considerazione, malgrado l’asserito diritto di compensazione vantato nei confronti della fallita;

 

                                          che il ricorrente postula quindi l’annullamento dell’asta e la consegna dei macchinari all’aggiudicatario unicamente dopo la decisione sul ricorso in esame;

 

                                          che con decisione 1° marzo 2001 l’UEF di __________ invitava __________ a voler versare l’importo di fr. 9'000 a titolo di canone locatizio per l’utilizzo dei macchinari in oggetto per il periodo 1° dicembre 2000/28 febbraio 2001, nonché fr. 3'000.-- mensili a partire dal 1° marzo 2001;

 

                                          che con ulteriore decisione, pure datata 1° marzo 2001, l’UEF di __________ comunicava ad __________ il proprio rifiuto di corrispondere un canone di locazione per l’utilizzo dei locali, avendogli l’Ufficio già consegnato il 28 novembre 2000 le chiavi dell’immobile;

 

                                          che con nuovo ricorso datato 8 marzo 2001 __________ si aggrava contro la richiesta dell’UEF di __________ di corrispondere un canone per l’utilizzo dei macchinari di proprietà della __________, nonché contro il rifiuto di versare un canone di locazione per l’occupazione dei locali di sua proprietà; 

 

                                          che delle osservazioni della __________ e dell’UEF di __________ si dirà, se necessario, in seguito;

 

                                         che i ricorsi 23 e 25 febbraio 2001 di __________ e __________, nonché il ricorso 8 marzo 2001 di __________, sono tutti diretti contro l’operato dell’UEF di __________ nell’ambito del fallimento della __________;

 

                                         che i gravami si basano sul medesimo complesso di fatti e sono motivati allo stesso modo;

 

                                         che di conseguenza si giustifica la congiunzione delle procedure di cui agli inc. 15.2001.154, inc. 15.2001.158 e inc. 15.2001.182;

 

                                         che il giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una sola sentenza, preso nell’ossequio del principio dell’economia processuale, ha natura ordinatoria e può essere pronunciato d’ufficio: le cause congiunte conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.1.1.a ad art. 5, p. 96 s.);

 

                                         che giusta l’art. 259 LEF alle condizioni d’incanto nella procedura di fallimento si applicano per analogia gli art. 128, 129, 132a, 134 a 137 e 143 LEF;

 

                                         che per l’art. 129 cpv. 1 LEF l’aggiudicazione si fa contro pagamento in contanti;

 

                                         che tuttavia l’ufficiale può accordare un termine di pagamento non maggiore di venti giorni. In ogni caso, la consegna non si fa se non contro pagamento del prezzo (cfr. art. 129 cpv. 2 LEF);

 

                                         che quale mezzo di pagamento a contanti viene pure riconosciuto dalla giurisprudenza e dalla dottrina, l’assegno (cfr. DTF 91 III 68 ss; __________, __________, __________ 1998, n. 2 ad art. 129);

 

                                         che la compensazione tra il credito vantato dall’aggiudicatario ed il prezzo di aggiudicazione non è ammessa (cfr. __________, op. cit., n.3/4 ad art. 129);

 

                                         che se le condizioni d’incanto prevedono il pagamento in contanti, l’offerente deve averli con sé al momento dell’asta (cfr. __________, op. cit., n.7 ad art. 129);

 

                                         che l’ufficiale d’esecuzione non è tenuto ad interrompere l’incanto per dare ad un offerente la possibilità di prelevare da una banca la somma richiesta per l’aggiudicazione (DTF 100 III 16);

 

                                         che se l’ufficio ritiene esservi fondati dubbi sulla disponibilità economica dell’aggiudicatario e questi non paga il prezzo di aggiudicazione immediatamente può, prima di concedere il termine di cui all’art. 129 cpv. 2 LEF, accertarne la solvibilità

                                         (cfr. __________, op. cit., n. 8 ad art. 129);

 

                                         che interrogato formalmente il funzionario dell’UEF di __________ che ha condotto l’asta del 16 febbraio 2001 ha affermato di aver letto le condizioni d’incanto prima dell’apertura dello stesso e di aver espressamente specificato che il pagamento doveva avvenire in contanti o a mezzo assegno bancario (cfr. verbale 4 maggio 2001, interrogatorio formale __________, p. 2);

 

                                         che tale circostanza è stata pure confermata dalla funzionaria che ha coadiuvato __________ durante lo svolgimento dell’asta (cfr. verbale 4 maggio 2001, interrogatorio formale __________, p. 3);

 

                                         che l’Ufficiale __________ ha confermato che per quanto concerne i beni mobiliari le condizioni d’incanto vengono comunicate agli astanti prima dell’apertura dell’asta (cfr. verbale 4 maggio 2001, interrogatorio formale __________, p. 5);

 

                                         che nel caso di specie i potenziali oblatori erano quindi a conoscenza che il pagamento poteva essere effettuato in contanti o a mezzo assegno bancario;

 

                                         che le risultanze istruttorie hanno permesso di accertare che  __________ non aveva, al momento dell’asta, la disponibilità finanziaria per poter formulare un’offerta di fr. 87'000.-- (cfr. verbale 4 maggio 2001, interrogatorio formale __________ e  __________, p. 2 e 3);

 

                                         che al contrario la ditta aggiudicataria alla richiesta di dimostrare la propria solvibilità ha prodotto  fr. 12'000 in contanti ed un assegno bancario di lit. 92'964'000.--, già incassato dall’Ufficio, (cfr. verbale 4 maggio 2001, interrogatorio formale __________, p. 3; scritto 4 maggio 2001 dell’UEF di __________);

 

                                         che, sulla scorta delle pregresse considerazioni, si deve quindi concludere che l’asta si è svolta correttamente con l’aggiudicazione dei macchinari alla ditta __________ e i ricorsi 23 e 25 febbraio 2001 di __________ nella misura in cui si riferiscono allo svolgimento dell’asta del 16 febbraio 2001, devono essere respinti;

 

                                         che a futura memoria va comunque ricordato all’Ufficio, per evitare contestazioni come quelle in esame, che le condizioni d’asta devono figurare sul verbale d’incanto in analogia a quanto avviene nelle vendite immobiliari, per evidenti ragioni di prova oltre che per ovvia razionalizzazione amministrativa;

 

                                         con ricorso 23 febbraio 2001 __________ contesta la stima dei macchinari, oggetto dell’asta del 16 febbraio 2001, effettuata dall’UEF di __________;

 

                                         che per l’art. 227 LEF nell’inventario fallimentare si indica la stima di ogni singolo oggetto;

 

                                         che il termine di ricorso contro la stima decorre di regola dalla firma dell’inventario (cfr. Urs Lustenberger, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 5 ad art. 227);

 

                                         che giusta l’art. 32 cpv. 3 RUF, quando il fallimento viene liquidato secondo la procedura sommaria, la comunicazione del deposito dell’inventario si farà congiuntamente a quella del deposito della graduatoria;

 

                                         che in questi casi il termine per ricorrere contro l’inventario decorre dal giorno dell’avvenuto deposito (art. 32 cpv. 3 RUF);

 

                                         che nel caso di specie l’inventario dei beni della __________ è stato eseguito il 7 agosto 2000 alla presenza dell’amministratore della fallita __________;

 

                                         che il fallimento della __________ viene liquidato secondo la procedura sommaria e quindi il deposito dell’inventario è avvenuto, unitamente a quello della graduatoria, il 28 novembre 2000;

 

                                         che il termine per contestare la stima dei beni inventariati decorre quindi, al più tardi, da tale data;

                                         che di conseguenza il ricorso 23 febbraio 2001 di __________, volto a contestare la stima dei macchinari, risulta manifestamente tardivo e deve essere respinto;

 

                                         che con ricorso 8 marzo 2001 __________ contesta la richiesta dell’UEF di __________ di un canone locatizio per l’utilizzo dei macchinari relativi al fallimento __________, nonché contro il rifiuto dell’Ufficio di corrispondere a sua volta un canone locatizio per l’occupazione dei locali di proprietà del ricorrente;

 

                                         che per stessa ammissione del ricorrente egli utilizza dei macchinari, di proprietà della __________, oggetto dell’asta del 16 febbraio 2001;

 

                                         che la richiesta dell'ufficio risulta fondata sul principio del pagamento di un canone per l’utilizzo dei beni, infatti anche in assenza di un contratto di locazione o affitto, una parte deve corrispondere una contropartita finanziaria per l’uso di beni che non le appartengono e di cui sa che l’avente diritto non ha inteso affidarglieli gratuitamente (DTF 119 II 437 );

 

                                         che di conseguenza la richiesta dell’UEF di corrispondere un canone di locazione per l’utilizzo dei macchinari in oggetto risulta perfettamente legittima;

 

                                         che per quanto attiene l’ammontare del canone di locazione, ritenuto eccessivo dal ricorrente, la censura si rivela irricevibile, concernendo la stessa questioni di merito sottratte al potere di cognizione di questa Camera;

 

                                         che per quanto attiene la richiesta, formulata da __________ all’indirizzo dell’UEF di __________, relativa al versamento di un canone di locazione per l’occupazione dei locali, la stessa deve essere respinta, avendo l’Ufficio nel novembre 2000 riconsegnato al proprietario le chiavi dell’immobile (cfr. verbale d’interrogatorio formale 4 maggio di __________, p. 5);

 

                                         che di conseguenza __________ ha potuto disporre dell’immobile a partire dal novembre 2000 e quindi non si giustifica la sua richiesta di un canone di locazione per l’utilizzo dei locali;

 

                                         che dall’esame degli atti risulta che __________ ha notificato nel fallimento __________ un credito di fr. 35'857.20 relativo a canoni di locazione impagati per il periodo agosto 2000/gennaio 2001;

 

                                         che tale credito è stato riconosciuto da __________, amministratore della fallita, nonché fratello del proprietario dell’immobile (cfr. verbale d’interrogatorio formale 4 maggio 2001 di __________, p. 6);

                                      

                                          che sulle spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation juidiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore ( art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a);

 

                                          che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF);

 

                                          che tuttavia, la parte o il suo rappresentante che agisce in modo temerario o in mala fede può essere condannata ad una multa sino a fr. 1'500.--, nonché al pagamento di tasse e spese (art. 20a cpv. 1 LEF);

 

                                          che nel caso in esame, l’istruttoria ha dimostrato che le allegazioni di __________ e le censure rivolte all’indirizzo dei funzionari dell’UEF di __________ sono al limite del temerario (cfr. verbale 4 maggio 2001 interrogatorio formale __________, __________ e __________, p. 1-6);

 

                                          che di conseguenza __________ viene avvertito che in caso di ulteriori ricorsi potrà essergli inflitta una multa e potranno essergli accollate le tasse e le spese giudiziarie;

 

 

Richiamato gli art. 17, 129 e 227 LEF

 

 

pronuncia:              1.   Le procedura di cui agli inc. 15.2001.154, 15.2001.158 e 15.2001.182 sono dichiarate congiunte.

 

                                   2.   Il ricorso 23 febbraio 2001 (inc. 15.2001.158) __________, __________, è respinto.

 

                                   3.   Il ricorso 25 febbraio 2001 (inc. 15.2001.154) ____________________, è respinto.

 

                                   4.   Il ricorso 8 marzo 2001 (inc. 15.2001.182) __________, __________, è respinto.

 

                                   5.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

 

                                   6.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

 

                                   7.   Intimazione a:

                                         - __________

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                           La segretaria