Incarto n.
15.2001.00185

Lugano

30 maggio 2001

/FP/fc/dp

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sul ricorso 18 aprile 2001 di

 

 

__________

 

 

 

contro

 

 

l’operato dell’UEF di Mendrisio e meglio contro la comunicazione della domanda di realizzazione 4 aprile 2001 nell’esecuzione __________ promossa nei confronti del ricorrente da

 

 

__________

rappr. da __________

 

 

viste le osservazioni

- 4 maggio 2001 di __________ - 7 maggio 2001 dell’UEF di Mendrisio

 

 

 

esaminati atti e documenti;

 

 

 

 

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

 

                                               che __________ procede in via di realizzazione del pegno immobiliare contro __________ per l’incasso del proprio credito;

 

                                               che oggetto del pegno risulta essere la part. __________ RFD di __________;

 

                                               che l’11 gennaio 2000 veniva notificato a __________ il PE n. __________ dell’UEF di Mendrisio;

 

                                               che con scritto 22 febbraio 2000 __________ dichiarava di ritirare l’opposizione al PE in oggetto;

 

                                               che il 4 aprile 2001 veniva comunicata all’escusso la domanda di realizzazione della part. __________ RFD di __________ formulata dal creditore __________;

 

                                               che con ricorso 18 aprile 2001 __________ si aggrava contro la comunicazione della domanda di realizzazione sostenendo che il creditore non è __________, __________ e __________, bensì __________;

 

                                               che egli afferma inoltre di aver inoltrato una denuncia penale il cui esito potrà ripercuotersi in ambito civile;

 

                                               che il debitore ritiene quindi di dover trattenere sull’importo dedotto in esecuzione fr. 100'000.-- a titolo di risarcimento danni;

 

                                               che egli afferma inoltre di aver già versato fr. 60'000.--;

 

                                               che tale importo deve essere dedotto dal credito vantato da __________;

 

                                               che il ricorrente postula quindi l’esonero dal pagamento dell’importo dedotto in esecuzione;

 

                                               che in via subordinata __________ chiede che al creditore venga ordinato di promuovere una nuova esecuzione in cui si evinca chiaramente l’importo preteso;

 

                                               che delle osservazioni dei __________ e dell’UEF di Mendrisio si dirà, se del caso, in seguito;

 

                                                che preliminarmente va rilevato che la censura relativa alla sede della banca creditrice si rivela infondata essendo la sede di __________ situata a __________ e a __________;

 

                                               che il ricorrente sostiene di aver già versato fr 60'000.-- in deduzione del credito vantato dalla banca;

 

                                               che con la domanda di vendita 30 marzo 2001 tale importo è stato effettivamente dedotto da __________ dal credito di fr. 137'301.70 vantato nei confronti di __________;

 

                                               che di conseguenza anche su tale punto il ricorso deve essere respinto;

 

                                               che le ulteriori censure sollevate dal ricorrente concernono questioni di merito sottratte al potere di cognizione di questa Camera;

                                               

                                               che sulle spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation juidiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore ( art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a);

 

                                               che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF).

                                         

 

 

Richiamato l’art. 17 LEF

 

 

 

pronuncia:                    

 

                                          1.   Il ricorso 18 aprile 2001 __________, è respinto.

 

 

                                          2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

 

 

                                          3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

 

 

                                          4.   Intimazione a:     - __________

                                               Comunicazione all’UEF di Mendrisio.

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             La segretaria