Incarto n.
15.2001.00197

Lugano

9 maggio 2001

FP/fc/kc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca

 

segretario:

Cassina, vicecancelliere

 

statuendo sull’istanza 23 aprile 2001 dell’UEF di Locarno  tendente a far determinare il modo di realizzazione dell’interessenza spettante all’escussa

 

 

__________

 

nell’eredità indivisa ed in comunione relitta dal defunto

 

                                          __________

                                          già in Bellinzona e deceduto a Bellinzona il __________

                                          composta di:

                                          __________

                                          __________

 

nelle esecuzioni di cui ai dieci gruppi dell’UEF di Locarno promosse dai creditori ivi partitamente indicati

 

preso atto delle domande di vendita presentate

 

considerato l’esito negativo dell’esperimento di conciliazione tenutosi il 15 dicembre 2000 in conformità della citazione del 1° dicembre 2000

 

rilevato che il termine di dieci giorni, fissato il 7 marzo 2001 agli interessati per formulare proposte sulle modalità di realizzazione, è scaduto infruttuoso

 

ritenuta in queste circostanze l’opportunità di far capo ai pubblici incanti, come proposto dall’Ufficio

 

visti gli art. 132 LEF; 9 e 10 del Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione dei diritti in comunione (RDC)

 

 

pronuncia:           1.      È ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell’in-teressenza spettante a __________, nell’eredità indivisa e in comunione relitta dal fu __________, già in __________, composta di __________ - __________, __________, interessenza pignorata nelle varie esecuzioni di cui ai dieci gruppi dell’UEF di Locarno, promosse dai creditori ivi partitamente indicati.

 

                                2.      Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.

 

                                3.      Intimazione all'UEF di Locarno e, per il suo tramite, a tutti gli interessati.

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             Il segretario