Incarto n.
15.2001.00205

Lugano

13 settembre 2001

/B/fc/dp

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

Composta dei giudici:

Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca

 

Segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sul ricorso 7 maggio 2001 di

 

 

__________

 

 

 

contro

 

 

l’operato dell’Ufficio esecuzione di Lugano e meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 23/25 aprile 2001 nell'esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da

 

 

__________

 

 

richiamata l'ordinanza presidenziale 8/9 maggio 2001 di concessione dell'effetto sospensivo;

 

viste le osservazioni 28 maggio 2001 dell'Ufficio esecuzione di Lugano;

 

 

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

 

                                               che __________ procede con PE n. __________ dell'UE di Lugano contro __________ per il pagamento di un suo credito;

 

                                               che l'escusso ha interposto tempestiva opposizione;

 

                                               che con decisione amministrativa 27 febbraio 2001 ("decisione secondo art. 80 LAMaL- precetto esecutivo N° __________) __________ ha determinato in fr. 307.90 il ritardo contributivo dell'assicurato, rigettando contestualmente per tale importo l'opposizione interposta da __________ al precetto esecutivo;

 

                                               che con domanda 12 aprile 2001 __________ ha chiesto all'UE di Lugano il proseguimento dell'esecuzione;

 

                                               che il 23 aprile 2001 l'UE di Lugano ha emesso la comminatoria di fallimento, la quale è stata notificata a __________ il 25 aprile 2001;

 

                                               che con ricorso 7 maggio 2001 __________ ha chiesto l'annullamento della comminatoria di fallimento ed in via subordinata la conferma dell'opposizione al PE n. __________;

 

                                               che __________ non prova di avere inviato per raccomandata la decisione amministrativa 27 febbraio 2001 e nemmeno dimostra che la descrizione per invio semplice è giunta all’escusso;

 

                                               che nemmeno su richiesta esplicita di questa Camera con raccomandate 30 maggio 2001 e 25 giugno 2001 __________ ha dimostrato di avere inviato la predetta decisione;

 

                                               che pertanto non può essere ritenuto che la decisione amministrativa 27 febbraio 2001 di __________ sia cresciuta in giudicato, così come il contestuale rigetto definitivo dell'opposizione interposto da __________ al precetto esecutivo n. __________, per cui l'esecuzione è sospesa ex art. 88 cpv. 1 LEF e di conseguenza l'UE di Lugano non poteva ex art. 159 LEF emettere la comminatoria di fallimento in esame;

 

                                               che il ricorso di __________ va di conseguenza accolto e la comminatoria di fallimento 23/25 aprile 2001 emessa nell'esecuzione n. __________ dell'UE di Lugano annullata;

 

                                               che sulle spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciare, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a);

 

                                               che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);

 

 

 

richiamati gli art. 17 e 88 LEF

 

 

 

pronuncia:

 

                                          1.   Il ricorso 7 maggio 2001 __________ è accolto.

 

                                      1.1.   La comminatoria di fallimento 23/25 aprile 2001 emessa dall'UE di Lugano nell'esecuzione n. __________ promossa da __________ contro __________ è annullata.

 

 

                                          2.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

 

 

                                          3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF.

 

 

                                          4.   Intimazione a:     - __________

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                           La segretaria