Incarto n.
15.2001.00224

Lugano

7 marzo 2002

FP/fc/dp

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, vicepresidente,
Rusca e Giani

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sul ricorso 19 giugno 2001 di

 

 

__________

 

 

 

contro

 

 

l’operato dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona

 

 

ritenuto che giusta l’art. 7 cpv. 2 LPR l’atto di ricorso deve essere presentato in lingua italiana;

 

che il termine di dieci giorni impartito al ricorrente il 28 giugno 2001 per tradurre il ricorso, redatto in lingua tedesca, è decorso infruttuoso;

 

preso atto che in data 8 agosto 2001 l’UEF di Bellinzona ha stralciato dai ruoli il ricorso;

 

considerato come la procedura sia così divenuta priva di oggetto;

 

atteso che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean–François Poudret/Suzette Sandoz–Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);

 

richiamati gli art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF;

 

 

 

pronuncia:                    

 

                                          1.   La procedura di cui all’inc. 15.01.224 è stralciata dai ruoli poiché divenuta priva di oggetto.

 

 

                                          2.   Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.

 

 

                                          3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

 

 

                                          4.   Intimazione a:     - __________;

                                               Comunicazione all'UEF di Bellinzona.

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il vicepresidente                                                                      La segretaria