Incarto n.
15.2001.00230

Lugano

27 luglio 2001

PF/fc/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sul ricorso per denegata/ritardata giustizia 26 giugno 2001 di

 

 

__________

 

 

contro

 

 

l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno e meglio contro il rifiuto di prendere posizione in merito ad una rivendicazione di proprietà nell’ambito del fallimento di

 

 

__________

 

preso atto che con scritto 16 luglio 2001 l’UEF di Locarno ha comunicato al creditore di aver accettato la propria rivendicazione di proprietà, riattivando la procedura fallimentare in oggetto;

 

ritenuto che pertanto – l’atto ritardato essendo stato compiuto - il ricorso è da ritenere  privo di oggetto e va stralciato dai ruoli;

 

 

 

richiamati gli art. 17 cpv. 3, 20a cpv. 1 primo periodo LEF, art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

 

 

 

pronuncia:                    

 

                                          1.   Il ricorso 26 giugno 2001 __________, è stralciato dai ruoli.

 

 

                                          2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

 

 

                                          3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

 

 

                                          4.   Intimazione a:     - __________

                                               Comunicazione all’UEF di Locarno.

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                            La segretaria