Incarto n.
15.2001.00023

Lugano

31 gennaio 2001

/C/fc/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, vicepresidente,
Zali e Chiesa (quest’ultimo in sostituzione del giudice Cometta,

assente)

 

segretario:

Cassina, vicecancelliere

 

 

vista l’istanza 24 gennaio 2001 dell’UE di Lugano tendente a far determinare il modo di realizzazione dell’interessenza spettante all’escusso

 

 

__________

 

 

 

 

nell’eredità indivisa ed in comunione relitta dalla defunta

 

                                          __________

                                          composta di:

                                          - __________

                                          - __________

 

nelle esecuzioni di cui ai gruppi n. __________, n. __________ e n. __________ dell’UE di Lugano promosse dai creditori ivi partitamente indicati;

 

preso atto delle domande di vendita presentata il 29 maggio 1998;

 

preso atto che l’UE di Lugano ha assegnato all’interessenza pignarata un valore pro memoria di fr. 1.--;

 

considerato l’esito negativo dell’esperimento di conciliazione tenutosi il 10 aprile 2000 in conformità della citazione 3 aprile 2000;

 

rilevato che il termine di dieci giorni, fissato il 10 aprile 2000 agli interessati per formulare proposte sulle modalità di realizzazione, è scaduto infruttuoso

 

ritenuta in queste circostanze l’opportunità di far capo ai pubblici incanti, come proposto dall’Ufficio;

 

 

 

visti gli art. 132 LEF; 9 e 10 del Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione dei diritti in comunione (RDC)

 

 

 

pronuncia:

 

                                          1.     È ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell’interessenza spettante a __________, nell’eredità indivisa e in comunione relitta dalla fu __________, già in __________, composta di __________, __________, interessenza pignorata nelle varie esecuzioni di cui al gruppo n. __________, n __________ e n. __________ dell’UE di Lugano promosse dai creditori ivi partitamente indicati.

 

 

                                          2.     Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.

 

 

                                          3.     Intimazione all'UE di Lugano e, per il suo tramite, a tutti gli interessati.

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il vicepresidente                                                                      Il segretario