Incarto n.
15.2001.00261

Lugano

5 ottobre 2001

FP/fc/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente
Pellegrini e Rusca

 

segretario:

Cassina, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso 25 settembre 2001 di

 

 

__________

 

 

contro

 

 

__________ nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da

 

 

__________

 

viste le osservazioni 27 settembre 2001 dell’UEF di __________

 esaminati atti e documenti;

 

 ritenuto in fatto e considerando in diritto:

 

                                               che __________ procede nei confronti di __________ per l’incasso del proprio credito;

 

                                               che in data 6 settembre 2001 veniva notificato alla moglie dell’escusso il PE n. __________ dell’UEF di __________;

 

                                               che a tale PE la moglie dell’escusso non ha interposto opposizione;

 

                                               che con ricorso 25 settembre 2001 __________ si aggrava contro la notifica del PE in oggetto al proprio coniuge, formulando nel contempo opposizione;

 

                                               che il ricorrente sostiene che il PE doveva essergli notificato personalmente;

                                        

                                               che per l’art. 64 cpv.1 LEF gli atti esecutivi si notificano al debitore nella sua abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione;

 

                                               che quando non vi si trovi, la notificazione può essere fatta a persona adulta della sua famiglia o ad uno dei suoi impiegati (Paul Angst, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 10 ad art. 64 LEF);

 

                                                che nel caso di specie, essendo assente il debitore, l’atto esecutivo è stato notificato alla moglie dell’escusso;

 

                                               che di conseguenza la notifica del PE n. __________ è avvenuta correttamente, in applicazione di quanto sancito dall’art. 64 cpv. 1 LEF;

 

                                               che il gravame deve quindi essere respinto;

 

                                               che sulle spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation juidiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a);

 

                                               che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art.

                                               62 cpv. 2 OTLEF).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richiamati gli art. 17 e 64 LEF

 

 

pronuncia:                    

 

                                          1.   Il ricorso 25 settembre 2001 __________, __________, è respinto.

                                              

                                          2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

 

 

                                          3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

 

 

                                    4.   Intimazione a:               

                                      -   __________

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                                Il segretario