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Incarto n. |
15 ottobre 2001 FP/fc/fb |
In nome |
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La Camera
di esecuzione e fallimenti |
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composta dei giudici: |
Cometta, presidente |
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segretario: |
Baur Martinelli, vicecancelliera |
statuendo sul ricorso 5 ottobre 2001 di
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__________ rappr. dall'avv. __________
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contro |
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l’operato dell’ Ufficio di esecuzione di Lugano nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da
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__________ rappr. dallo Studio legale __________ – __________ – __________ – __________, __________ |
viste le osservazioni 8 ottobre 2001 dell’UE di Lugano
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che la __________ procede nei confronti di __________ per l’incasso del proprio credito;
che l’esecuzione n. __________ dell’UE di Lugano promossa dal creditore è sfociata nel pignoramento dell’immobile part. __________ RFD di __________ di proprietà dell’escusso;
che in data __________ alle ore 15.000 veniva fissato l’incanto della part. __________ RFD di __________ – Sez. di __________;
che il giorno dell’incanto il debitore si recava presso l’UE di Lugano chiedendo il differimento dell’incanto a fronte del pagamento dell’importo di fr. 300'000.-- entro le ore 15.00 del 26 settembre 2001;
che l’Ufficiale dell’UE di Lugano, ritenendo insufficienti le garanzie fornite circa il pagamento dell’importo in oggetto, rifiutava il differimento dell’incanto;
che l’immobile veniva quindi aggiudicato a __________ per l’importo di fr. 970'000.--;
che con ricorso 5 ottobre 2001 __________ si aggrava contro l’incanto della part. __________ RFD di __________ – Sez. di __________, postulandone l’annullamento;
che il ricorrente chiede quindi il differimento della realizzazione ex art. 123 LEF;
che delle osservazioni dell'UE di Lugano si dirà, se necessario, in seguito;
che per l’art. 123 cpv.1 LEF se il debitore rende verosimile di essere in grado di estinguere con pagamenti rateali il suo debito e si impegna a versare congrui e regolari acconti all’ufficio di esecuzione, l’ufficiale, dopo pagamento della prima rata, può differire la realizzazione di dodici mesi al massimo;
che il differimento può essere richiesto dall’inoltro della domanda di vendita sino al momento della realizzazione dei beni;
che tuttavia il creditore che chiede il differimento della vendita soltanto il giorno dell’incanto si espone al rischio di vedersi rifiutare tale richiesta, non avendo l’ufficiale più il tempo necessario per valutare l’esistenza o meno dei presupposti di cui all’art. 123 LEF (cfr. DTF 82 III 35);
che il debitore deve rendere verosimile la disponibilità di mezzi liquidi e quindi la propria capacità di estinguere il debito con pagamenti rateali, al momento della domanda di differimento della vendita (cfr. Benedikt A. Suter, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 14 ad art. 123 LEF);
che l’ufficiale di esecuzione decide in merito alla concessione del differimento della vendita secondo il proprio libero apprezzamento dopo una valutazione sommaria degli elementi forniti dall’escusso (cfr. Benedikt A. Suter, op. cit., n. 15 ad art. 123 LEF);
che il differimento della realizzazione può essere validamente concesso unicamente dopo il pagamento della prima rata del debito all’ufficio di esecuzione;
che differimenti della realizzazione concessi prima di tale pagamento non sono validi (cfr. Benedikt A. Suter, op. cit., n. 25 ad art. 123 LEF);
che nel caso di specie il debitore si è recato presso l’UE di Lugano poco prima dell’asta, prevista per le ore 15.00 e non le ore 14.00 come erroneamente affermato dal ricorrente, preannunciando il versamento entro le ore 15.00 del 26 settembre 2001 di un importo di fr. 300'000.--;
che tale importo è però giunto sul conto del legale dell’escusso solo il 2 ottobre 2001 (cfr. doc. I);
che, per stessa ammissione del ricorrente, egli non era quindi in grado al momento dell’incanto di pagare la prima rata del debito, condizione essenziale per l’ottenimento del differimento della realizzazione della part. __________ RFD di __________ – __________;
che il ricorrente era a conoscenza dell’asta già il 28 giugno 2001, come si evince dall’avviso d’incanto spedito al debitore;
che egli avrebbe dovuto attivarsi in precedenza, evitando di formulare la richiesta di cui all’art.123 LEF solo pochi minuti prima dell’asta;
che di tale negligenza egli deve quindi sopportarne le conseguenze;
che di conseguenza l’UE di Lugano ha agito correttamente rifiutando la concessione del differimento della realizzazione dell’immobile in oggetto non essendo adempiuti i presupposti di cui all’art. 123 cpv.1 LEF;
che il gravame deve quindi essere respinto;
che sulle spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation juidiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a);
che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art.
62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17 e 123 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 5 ottobre 2001 di __________, è respinto.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a: - __________
Comunicazione all'UE di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria