Incarto n.
15.2001.00276

Lugano

22 novembre 2001

/FP/fc/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca

 

segretario:

Cassina, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso 23 settembre 2001 di

 

 

__________

 

 

 

contro

 

 

l’operato dell’ Ufficio di esecuzione di Lugano nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti di

 

 

__________

patr. dall’avv. __________

 

da

                                         __________

                                         patr dall’avv. __________

 

procedura concernente anche

 

                                         __________ (__________)

                                         patr dall’avv. __________                                   

 

 

viste le osservazioni

-         2 ottobre 2001 di __________

-         8 ottobre 2001 di __________

-         12 ottobre 2001 della __________

-         15 ottobre 2001 dell’UE di Lugano

esaminati atti e documenti;

 

 

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

 

                                         che la ditta __________ procede nei confronti di __________ per l’incasso del proprio credito;

 

                                         che in data 5 luglio  2000 l’UE di Lugano pignorava nell’ esecuzione n. __________ un motoscafo __________ intestato a __________ ma che il debitore asseriva essere di proprietà di __________;

 

                                         che di conseguenza l'UE di Lugano assegnava alla creditrice il termine per contestare le rivendicazioni di proprietà;

 

                                         che con petizione 31 luglio 2001 la creditrice inoltrava presso la Pretura di Lugano l’azione di contestazione della rivendicazione nei confronti di __________;

 

                                        che con ricorso 23 settembre 2001 __________ si aggrava contro il pignoramento del natante in oggetto postulandone l’annullamento;

 

                                        che delle osservazioni delle altre parti coinvolte nella procedura e dell'UE di Lugano si dirà, se necessario, in seguito;

                                     

                                         che secondo giurisprudenza e dottrina la legittimazione a presentare ricorso è un presupposto processuale che deve essere riconosciuto a ogni parte lesa nei suoi interessi giuridicamente protetti da una misura dell'organo d'esecuzione forzata, costitutiva almeno di un pregiudizio di fatto attuale;

 

                                         che vi è carenza di legittimazione processuale, ad esempio, quando il ricorrente è persona completamente estranea all'esecuzione, quando non pretende di rappresentare l’escusso e nemmeno vanta diritto alcuno sui beni oggetto della realizzazione in corso come pure quando non è toccato nei suoi interessi specifici ( cfr. Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.3.1 ad art. 7, p. 122);

 

                                         che nel caso di specie il ricorrente si aggrava contro il pignoramento del natante oggetto di rivendicazione effettuata da terzi;

 

                                         che su tale bene il ricorrente non asserisce di vantare diritto alcuno;

 

                                         che egli non è neppure parte nella procedura esecutiva n. __________ promossa dalla ditta __________ nei confronti di __________;

 

                                         che di conseguenza, non essendo toccato nei suoi interessi specifici, __________ difetta della legittimazione a presentare ricorso ex art. 17 LEF;

 

                                         che il gravame si rivela quindi irricevibile;

 

                                         che si rileva inoltre, a titolo abbondanziale, che con sentenza 24 ottobre 2001 il Pretore del Distretto di Lugano ha accolto la petizione 31 luglio 2001 della ditta __________ tendente a contestare la rivendicazione di proprietà del natante formulata da __________;

 

                                         che sulle spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation juidiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a);

 

                                         che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art.

                                         62 cpv. 2 OTLEF);

 

 

 

Richiamati gli art. 17 LEF e 7 LPR

 

 

 

pronuncia:                

 

                                   1.   Il ricorso 23 settembre 2001 di __________, è irricevibile.

 

                                        

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

 

4. Intimazione a:   

-__________

                                         Comunicazione all'UE di Lugano.

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

 

Il presidente                                                                             Il segretario