Incarto n.
15.2001.00291

Lugano

14 febbraio 2002/

FP/fc/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, vicepresidente
Rusca e Giani

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sul ricorso 29 ottobre 2001 di

 

 

__________

 

 

 

contro

 

 

l’operato dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti di Blenio e meglio contro il verbale di pignoramento 16 ottobre 2001 allestito nell’ambito delle diverse esecuzioni promosse nei confronti di

 

 

__________

 

da

                                         __________

 

                                         __________

 

                                         __________

 

                                         __________

 

                                         __________

 

                                         __________

 

                                         __________

 

                                         __________

 

                                         __________

 

                                         __________

                                        

 

 

 

esaminati atti e documenti

 

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

 

 

che diversi creditori procedono nei confronti di __________ per l’incasso dei propri crediti;

 

 

che in data 16 ottobre 2001 l’UEF di Blenio ha pignorato l’importo mensile di fr. 600.-- del reddito percepito dall’escussa;

 

 

che il Comune di __________, creditore dell’escussa, in data 29 ottobre 2001 si è aggravato contro tale provvedimento chiedendone la modifica;

 

 

                                         che con decisione 8 novembre 2001 l’UEF di Blenio ha riconsiderato il provvedimento impugnato;

 

 

                                         che per l’art. 17 cpv. 4 LEF in caso di ricorso, l’ufficio può, fino all’invio della sua risposta, riconsiderare il provvedimento impugnato;

 

 

                                         che se emana una nuova decisione, la notifica senza indugio alle parti e ne da conoscenza all’autorità di vigilanza;

 

 

che nel caso di specie dall’esame degli atti risulta che la decisione 8 novembre 2002 dell’UEF di Blenio non è stata notificata né al Comune di __________, ricorrente, né alla debitrice;

 

 

che di conseguenza s’impone la notifica di tale decisione alle due parti in oggetto;

 

 

                                         che sulle spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation juidiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a);

 

 

                                         che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art.

                                         62 cpv. 2 OTLEF);

 

 

 

Richiamato l’art. 17 LEF

 

 

PRONUNCIA:

 

 

1.Il ricorso 29 ottobre 2001 del Comune di __________, è evaso nel senso dei considerandi.

 

 

2.All’UEF di Blenio è fatto ordine di determinarsi come ai considerandi di questa sentenza.

 

 

3.Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

 

 

4.      Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla

                                         Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

 

5.Intimazione a:

                                         - __________

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il vice-presidente                                                   La segretaria