Incarto n.
15.2001.00313

Lugano

18 gennaio 2002

B/fc/kc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sul ricorso 15 novembre 2001 di

 

 

__________

 

 

contro

 

 

__________ e meglio contro l'emissione il 9 ottobre/6 novembre 2001 risp. il 16 ottobre/6 novembre 2001 delle comminatorie di fallimento nelle esecuzioni n. __________ risp. n. __________ risp. n. __________ promosse contro la ricorrente da

 

 

__________

 

preso atto delle osservazioni 17 dicembre 2001 dell'Ufficio esecuzione di Lugano;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                 A.      Con PE n. __________ del 1/7 settembre 2000 risp. n. __________ del 3/11 maggio 2001 risp. n. __________ del 11/15 maggio 2001 dell'UE di Lugano la __________ ha escusso __________ per premi assicurativi rimasti impagati. Interposte tempestive opposizioni dall'escussa, la procedente le ha rigettate con sentenze dichiarate esecutive.

 

                                B.      Il 12 luglio 2000 risp. il 7 novembre 2000 la __________ ha chiesto all'UE di Lugano la prosecuzione delle esecuzioni.

 

                                C.      Il 16 ottobre 2001 l'UE di Lugano ha emesso le comminatorie di fallimento nell'esecuzione n. __________ per fr. 6'084.55 oltre interessi e spese risp. nell'esecuzione n. __________ per fr. 1'120.– oltre interessi e spese, notificate all'escussa il 6 novembre 2001.

 

                                D.      Con ricorso 15 novembre  2001 __________ ha contestato le comminatorie di fallimento nelle esecuzioni n. __________ risp. __________ risp. __________, mentre con integrazione 18 dicembre 2001 ha comunicato che l'esecuzione n. __________ è stata saldata il 10 dicembre 2001, mentre la n. __________ secondo accordo con la __________ sarebbe stata pagata ratealmente (doc. A e B).

 

                                E.      Con le sue osservazioni l'UE di Lugano ha comunicato che l'esecuzione n. __________ è stata ritirata dalla __________ in seguito al pagamento del suo credito da parte dell'escussa avvenuto il 29 novembre 2001. L'UE ha poi sostenuto di avere agito correttamente emettendo le comminatorie di fallimento, essendo la debitrice iscritta a RC quale socia gerente della __________ di __________

 

 

Considerato

 

in diritto:               1.      Con il suo ricorso __________ ha contestato le comminatorie di fallimento n__________ risp__________ risp__________, rinviando la motivazione ad un suo prossimo scritto. Con lo scritto 18 dicembre 2001 ha poi sostenuto di avere saldato l'esecuzione n. __________ producendo copia di una ricevuta relativa al pagamento di fr. 470.60 (doc. A), mentre la relativa comminatoria è stata emessa per fr. 1'120.– oltre le spese. Per l'esecuzione n. __________ la ricorrente ha prodotto uno scritto 7 dicembre 2001 in cui la __________ si dichiara d'accordo con il pagamento del credito vantato di fr. 4'918.35 in sei rate a partire dal 31 dicembre 2001 fino al 31 maggio 2002 (doc. B). Le predette esecuzioni n. __________ risp. n. __________ non risultano tuttavia essere state ritirate e sono pertanto ancora pendenti, per cui va verificata la correttezza delle relative comminatorie emesse dall'UE di Lugano.

                                          Secondo le osservazioni dell'UE di Lugano l'esecuzione n. __________ è stata invece ritirata, per cui la relativa comminatoria è divenuta priva d'oggetto.

 

                                2.      a)  Per ragioni formali vi è la possibilità di formulare ricorso all’Autorità di vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad es. quando (cfr. CEF 9 gennaio 1990 su reclamo A.R. cons.1; Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n. 6 all’art. 160 LEF; Pierre–Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 18 ad art. 160):

                                               –   l’escusso reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);

                                               –   l’esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);

                                               –   è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione;

                                               –   la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutoria;

                                               –   l’escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).

 

                                          b)  Per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.

 

                                          c)  La ricorrente risulta essere iscritta nel registro di commercio in qualità di socia gerente di una società a garanzia limitata, per cui in via di principio ex art. 39 LEF cpv. 1 n. 5 LEF l'esecuzione si prosegue in via di fallimento e nel caso di specie come esecuzione ordinaria in via di fallimento.

 

                                          d)  Secondo l'art. 43 n. 1 LEF l'esecuzione in via di fallimento è in ogni caso esclusa per imposte, tributi, tasse, sportule, multe e altre prestazioni fondate sul diritto pubblico e dovute a pubbliche casse o a funzionari.

                                               Per escludere l'esecuzione in via di fallimento di un debitore iscritto nel registro di commercio devono essere adempiuti cumulativamente i due seguenti presupposti: la pretesa posta in esecuzione è fondata sul diritto pubblico e il creditore è un soggetto del diritto pubblico (DTF 125 III 250; Domenico Acocella, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/ Monaco,1998, n. 5 ad art. 43; Pierre–Robert Gilliéron, op. cit., vol. I, Losanna 1999, n. 35 ad art. 43).

                                               In casu va rilevato che la creditrice __________ è una società di diritto privato, per cui non risultando ossequiata già una delle predette condizioni, l'art. 43 LEF non può essere applicato.

                                               Inoltre secondo __________ l'art. 43 LEF non è applicabile alle esecuzioni promosse per l'incasso di premi dovuti a istituti che si occupano di assicurazione malattia e infortuni (Pierre–Robert Gilliéron, op. cit., vol. I, Losanna 1999, n. 44 ad art. 43).

 

                                3.      Ne consegue che l’UE di __________ si è correttamente determinato. Le comminatorie di fallimento emesse nelle esecuzioni n. __________ e __________ sono pertanto conformi ai prescritti di diritto esecutivo, mentre la comminatoria emessa nell'esecuzione n. __________ è divenuta priva d'oggetto. Il ricorso va di conseguenza parzialmente accolto.

 

                                4.      Sulle spese occorre ricordare a futura memoria che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean – François Poudret/Suzette Sandoz – Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation juidiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore ( art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF)

 

 

Per questi motivi

richiamati gli art. 39 LEF

 

 

pronuncia:           1.      Il ricorso 15 novembre 2001 di __________, __________, è parzialmente accolto.

 

                                          1.1.    Le comminatorie di fallimento emesse dall'UE di Lugano nelle esecuzioni n. __________ risp.  __________ promosse dalla __________ , __________ contro __________, __________, sono dichiarate valide.

 

                                          1.2.    La comminatoria di fallimento emessa dall'UE di Lugano nell'esecuzione n. __________ promossa dalla __________, __________, contro __________, __________, è divenuta priva d'oggetto.     

 

                                2.      Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

 

                                3.      Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

 

 

 

                                4.      Intimazione a:

                                          – __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                          La segretaria