Incarto n.
15.2001.00318

Lugano

6 febbraio 2002

FP/fc/dp

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

statuendo sull’istanza 28 dicembre 2001 dell’UE di Lugano tendente a far determinare il modo di realizzazione dell’interessenza spettante all’escussa

 

 

__________

 

 

nell’eredità indivisa e in comunione relitta dal defunto

 

                                          __________, già in __________, composta di:

 

nelle esecuzioni di cui ai due gruppi dell’UE di Lugano promosse dai creditori ivi

partitamente indicati;

 

preso atto della domande di vendita presentate il 24 novembre 1999 e il 17 febbraio

2000;

 

considerato l’esito negativo dell’esperimento di conciliazione tenutosi il 3 dicembre 2001 in conformità della citazione del 13 novembre 2001;

 

rilevato che nel termine di dieci giorni, fissato il 3 dicembre 2001 agli interessati per formulare proposte sulle modalità di realizzazione, è giunta all’UE di Lugano, da parte di un creditore e della coerede, la richiesta di procedere alla realizzazione ai pubblici incanti ;

 

ritenuta in queste circostanze l’opportunità di far capo ai pubblici incanti, come proposto anche dall’Ufficio;

 

visti gli art. 132 LEF; 9 e 10 del Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione dei diritti in comunione (RDC)

 

 

 

pronuncia:                    

 

 

                                          1.   È ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell’interessenza spettante a __________, __________ nell’eredità indivisa e in comunione relitta dal fu __________, già in __________, composta di __________ e __________, __________, interessenza pignorata nelle varie esecuzioni di cui ai due gruppi dell’UE di Lugano, promosse dai creditori ivi partitamente indicati

 

 

                                          2.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.

 

 

                                          3.   Intimazione all'UE di Lugano e, per il suo tramite, a tutti gli interessati.

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                           La segretaria