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Incarto n. |
/FP/fc/rgc |
In nome |
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La Camera
di esecuzione e fallimenti |
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Composta dei giudici: |
Cometta, presidente, |
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Segretario: |
Baur Martinelli, vicecancelliera |
statuendo sul ricorso 22 gennaio 2001 di
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__________ rappr. da: avv. __________
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contro |
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l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano nell’esecuzione n. __________ promossa dal ricorrente nei confronti di
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viste le osservazioni 13 febbraio 2001 dell’UE di Lugano
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che __________ procede in via di pignoramento nei confronti di __________ per l’incasso del proprio credito;
che in data 15 gennaio 2001 l’UE di Lugano notificava al creditore l’attestato di carenza beni nell’esecuzione n. __________;
che con ricorso 22 gennaio 2001 __________ si è aggravato contro l’emissione dell’attestato di carenza beni, postulandone l’annullamento e chiedendo l’esecuzione di un nuovo pignoramento;
che in data 19 febbraio 2001 l’UE di Lugano ha proceduto ad un nuovo pignoramento nell’esecuzione n. __________ annullando l’attestato di carenza beni emesso il 15 gennaio 2001;
che il verbale di pignoramento è stato notificato al creditore in data 21 febbraio 2001;
che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto e va quindi stralciato dai ruoli;
che sulle tasse, occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation juidiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore ( art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a);
che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF).
Richiamato l'art. 17 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 22 gennaio 2001 __________ è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a:
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Comunicazione all’UE di Lugano
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria