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Incarto n. |
/FP/fc/rgc |
In nome |
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La Camera
di esecuzione e fallimenti |
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composta dei giudici: |
Cometta, presidente, |
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segretario: |
Baur Martinelli, vicecancelliera |
vista l’istanza 14 febbraio 2001 dell’UE di Lugano tendente a far determinare il modo di realizzazione dell’interessenza spettante all’escussa
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rapp. dall’avv. __________ |
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nell’eredità indivisa ed in comunione relitta dal defunto
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composta di:
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nelle esecuzioni di cui ai gruppi n. __________, n. __________, __________ e nell’esecuzione n.__________ dell’UE di Lugano promosse dai creditori ivi partitamente indicati;
preso atto della domanda di vendita presentata il 13 marzo 1998;
preso atto che l’UE di Lugano ha assegnato all’interessenza pignorata un valore pro memoria di fr. 1.--;
considerato l’esito negativo dell’esperimento di conciliazione tenutosi il 2 febbraio 2001 in conformità della citazione 24 gennaio 2001;
rilevato che il termine di dieci giorni, fissato il 2 febbraio 2001 agli interessati per formulare proposte sulle modalità di realizzazione, è scaduto infruttuoso
ritenuta in queste circostanze l’opportunità di far capo ai pubblici incanti, come proposto dall’Ufficio;
visti gli art. 132 LEF; 9 e 10 del Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione dei diritti in comunione (RDC)
pronuncia:
1. È ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell’interessenza spettante a __________, nell’eredità indivisa e in comunione relitta dal fu __________, già in __________, composta di __________, __________, interessenza pignorata nelle varie esecuzioni di cui ai gruppi n. __________, n. __________, __________ e nell’esecuzione n.__________ dell’UE di Lugano promosse dai creditori ivi partitamente indicati;
2. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.
3. Intimazione all'UE di Lugano e, per il suo tramite, a tutti gli interessati.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria