Incarto n.
15.2001.00033

Lugano

21 marzo 2001

FP/fc/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sul ricorso 14 febbraio 2001 di

 

 

__________

__________

__________

tutti rappr. dall’avv. __________

 

 

 

contro

 

 

l’operato dell’Amministratore speciale del fallimento __________ e dell’eredità giacente __________, __________, e meglio contro le citazioni 6 febbraio 2001

 

 

richiamata l’ordinanza presidenziale 22 febbraio 2001 con la quale al ricorso è stato concesso l’effetto sospensivo;

 

preso atto che con scritto 13 marzo 2001 il __________ ha annullato le citazioni 6

febbraio 2001 inviate ai ricorrenti;

 

considerato come il gravame sia così divenuto privo di oggetto e va quindi stralciato dai ruoli;

 

richiamato lo scritto 15 marzo 2001 del patrocinatore dei ricorrenti postulante l'assegnazione di congrue ripetibili;

 

ritenuto che sulle tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art. 17 LEF (cfr. Jean-François Poudret / Suzette Sandoz Monod, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all’art. 81, pag. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv.2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a);

 

atteso che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);

 

 

 

richiamati gli art. 17 cpv. 4 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF,

 

 

 

pronuncia:

 

                                          1.   Il ricorso 14 febbraio 2001 __________, __________, __________, è stralciato dai ruoli, poiché divenuto privo d'oggetto.

 

 

                                          2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

 

 

                                          3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF.

 

 

                                          4.   Intimazione a:     - __________

                                               Comunicazione all'UF di Lugano, Viganello.

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             La segretaria