Incarto n.
15.2001.00040

Lugano

30 agosto 2001

EC/fc/kc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca

 

segretario:

Cassina, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso 16 febbraio 2001 di

 

 

__________

 

 

contro

 

 

l’operato dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona e meglio contro la comminatoria di fallimento 8/15 febbraio 2001 nell’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da

 

 

__________

 

 

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

                                          che __________ procede nei confronti di __________ per l’incasso del proprio credito;

 

                                          che su domanda di proseguire l’esecuzione, l’UEF di Bellinzona ha notificato il 15 febbraio 2001 a __________ la comminatoria di fallimento;

 

                                          che contro la comminatoria di fallimento si è tempestivamente aggravata __________ sostenendo che l’importo dedotto in esecuzione non corrisponde a quanto effettivamente dovuto alla creditrice e che il contratto di assicurazione è stato stipulato con “la compagnia __________ in __________, anziché con la __________ ”;

 

                                          che con scritto 15 marzo 2001 __________ ha ritirato la procedura esecutiva;

 

                                          che di conseguenza, non sussistendo più procedura esecutiva, il gravame 16 febbraio 2001 di __________ è divenuto privo di oggetto;

 

                                          che sulle spese occorre ricordare a futura memoria che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean – François Poudret/Suzette Sandoz – Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation juidiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore ( art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a) . Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

 

 

Per questi motivi,

richiamato l’art. 17 LEF

 

 

pronuncia:           1.      Il ricorso 16 febbraio 2001 __________, è stralciato dai ruoli perché divenuto privo di oggetto.

                                   

 

                                2.      Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

 

 

                                3.      Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                   

                                4.      Intimazione:                  

                                          – __________.

                                          Comunicazione all’UEF di Bellinzona.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                            Il segretario