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Incarto n. |
/FP/fc/kc |
In nome |
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La Camera
di esecuzione e fallimenti |
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composta dei giudici: |
Cometta, presidente, |
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segretaria: |
Baur Martinelli, vicecancelliera |
statuendo sull’istanza 16 febbraio 2001 di
avv. __________
chiedente
la determinazione della rimunerazione per l’attività svolta in seno alla delegazione dei creditori nel fallimento dott. __________
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che Il 27 febbraio 1997 la prima assemblea dei creditori del fallimento dr. __________ nominava un’amministrazione speciale composta degli avv.__________, __________ e il lic. rer. pol. __________;
che nel contempo veniva pure nominata una delegazione dei creditori nelle persone degli avv.__________ e __________;
che con istanza 16 febbraio 2001 l’avv. __________ ha chiesto il riconoscimento dell’importo di fr. 150.– quale tariffa oraria applicata alle prestazioni effettuate nel fallimento del dott. __________;
che per il periodo 1° luglio 1999/31 dicembre 2000 l’avv __________ ha esposto il seguente onorario:
1h 05’ a fr. 150.–/h fr. 162.50
Spese fr. 19.70
IVA fr. 13.90
Totale fr. 196.55
che nel caso di specie si tratta di procedura complessa e tale da richiedere indagini defatiganti sul piano dei diritti e dei fatti (cfr. DTF 114 III 44 cons. 1);
che i valori indicati appaiono congrui, avuto riguardo alle peculiarità della liquidazione fallimentare riferita al dott. __________;
che per consolidato principio giurisprudenziale (cfr. DTF 108 III 68 ss. e 103 III 65 ss.) le funzioni di membro della delegazione dei creditori del fallimento costituiscono esercizio di incombenze di natura pubblica e di conseguenza le prestazioni connesse sono sottoposte alla OTLEF e al principio di esclusività dedotto dall’art. 1 OTLEF;
che siffatte prestazioni vanno rimunerate non in funzione di tariffe calcolate su base commerciale bensì con emolumenti di diritto amministrativo volti a procurare solo un equo indennizzo (cfr. DTF 103 III 67) nell’ossequio del carattere sociale della normativa dedotta dalla OTLEF (cfr. DTF 3 settembre 1998 in re Afs E. A. B. c. Cassa S. cons. 3; DTF 120 III 100 cons. 2; DTF 108 III 69 cons. DTF 103 III 68 n. 4; Lettera 30 novembre 1977 della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti all'Autorità di vigilanza del Cantone __________ ; CEF 6 maggio 1998 in re Cassa S. c. Afs E. A. B. cons. 2; CEF 10 gennaio 1989 in re S. B.; CEF 20 aprile 1988 in re R. B. e G. F. cons. 7a; Michel Ochsner / Jacques Reymond, La saisie et la réalisation, in: La LP révisée, Collana CEDIDAC vol. 35, Losanna 1997, p. 89; Léon Strässle, Der neue Gebührentarif, in: BlSchK 1971, p. 130–132);
che de lege ferenda sarebbe opportuno modificare la OTLEF nel senso di prevedere l’applicazione della tariffa sociale solo nel caso di amministrazione fallimentare ordinaria, ritenuto che per quella straordinaria si dovrebbe far capo alle tariffe professionali di chi è stato designato dall’assemblea dei creditori;
che non si vede infatti, dal profilo della politica del diritto, il motivo di imporre tariffe sociali quando i creditori deliberano – a maggioranza qualificata ed in piena autonomia – di far capo all’amministrazione fallimentare straordinaria (di regola un libero professionista), invece di ricorrere a quella ordinaria (funzionari dello Stato);
che questa Camera non può comunque prescindere de lege lata dall’applicazione della OTLEF quale tariffa sociale, ritenuto che l’Autorità cantonale di vigilanza è chiamata a vegliare affinché si dia corretta attuazione della normativa tariffale federale in materia di esecuzione e fallimento ( cfr. DTF 108 III 69);
che per quanto attiene l’IVA occorre rilevare che, giusta l’art. 23 cpv. 1 LIVA, gli UEF non sono assoggettati all’imposta per le prestazioni effettuate nell’esercizio della loro sovranità (BlSchK 2001, p. 28–40);
che le tasse e gli anticipi spese da essi riscossi in virtù della OTLEF non costituiscono pertanto una controprestazione imponibile;
che lo stesso vale quando l’effettuazione di tali prestazioni viene affidata a terze persone, purché queste eseguano la prestazione nell’ambito dell’espletamento di una funzione pubblica, sottostiano alla vigilanza dell’autorità e abbiano potere decisionale giusta la LEF;
che sono considerate terze persone gli organi straordinari, segnatamente l’amministrazione speciale del fallimento, l’assemblea dei creditori, la delegazione dei creditori, il commissario e il liquidatore;
che conformemente a quanto precede un atto sovrano è dato unicamente quando il medesimo viene effettuato in applicazione della LEF e le relative spese vengono riscosse in base alla OTLEF;
che nel caso di specie le prestazioni effettuate dall’avv. __________, membro della delegazione dei creditori non sono di conseguenza imponibili;
che pertanto dalla notula in oggetto deve essere stralciato l’importo di fr. 13.90 relativo all’IVA, in quanto non dovuto
richiamati gli art. 1 ss. e 47 OTLEF
pronuncia: 1. L’istanza 16 febbraio 2001 dell’ avv. __________, __________, è parzialmente accolta.
2.1. La rimunerazione oraria per l’attività svolta dall’avv. __________ in seno alla delegazione dei creditori del fallimento dott. __________, Lugano, per il periodo dal 1° luglio 1999 fino al 31 dicembre 2001 è determinata in fr. 150.––
2.2. La rimunerazione dell’avv. __________ per l’attività svolta nell’ambito del fallimento dott. __________, Lugano, per il periodo dal 1° luglio 1999 fino al 31 dicembre 2001 è determinata come segue:
1h 05’ a fr. 150.––/h fr. 162.50
Spese fr. 19.70
Totale fr. 182.20
3. Non si prelevano spese.
4. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF
5. Intimazione a:
– __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria