Incarto n.
15.2001.00046

Lugano

14 marzo 2001

/FP/fc/kc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sull’istanza 5 marzo 2001 dell’UEF di Bellinzona  tendente a far determinare il modo di realizzazione dell’interessenza spettante all’escusso

 

 

__________

 

nell’eredità indivisa ed in comunione relitta dal defunto

 

                                          __________,

                                          già in __________ e deceduto a Lugano il 14 dicembre 1988

                                          composta di:

·        __________

·        __________

 

nelle esecuzioni di cui ai gruppi n. __________e n.__________ dell’UEF di Bellinzona promosse dai creditori ivi partitamente indicati

 

preso atto delle domande di vendita presentate dai creditori

 

considerato l’esito negativo dell’esperimento di conciliazione tenutosi il 20 febbraio 2001 in conformità della citazione del 23 gennaio 2001

 

rilevato che il termine di dieci giorni, fissato il 21 febbraio 2001 agli interessati per formulare proposte sulle modalità di realizzazione, è scaduto infruttuoso

 

ritenuta in queste circostanze l’opportunità di far capo ai pubblici incanti, come proposto dall’Ufficio

 

visti gli art. 132 LEF; 9 e 10 del Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione dei diritti in comunione (RDC)

 

 

pronuncia:         1.         È ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell’interessenza spettante a __________, nell’eredità indivisa e in comunione relitta dal fu __________, già in __________, composta di __________, __________, __________, __________ __________, __________, __________, ____________________, __________, __________, __________, __________, __________, interessenza pignorata nelle varie esecuzioni di cui al gruppi n. __________ e n.__________ dell’UEF di Bellinzona, promosse dai creditori ivi partitamente indicati.

 

                              2.         Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.

 

                              3.         Intimazione all'UEF di Bellinzona e, per il suo tramite, a tutti gli interessati.

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                          La segretaria