Incarto n.
15.2001.00049

Lugano

14 marzo 2001

B/fc/kc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

Composta dei giudici:

Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca

 

Segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sulla procedura di accertamento della nullità della comminatoria di fallimento 8/14 novembre 2000 emessa dall'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio nell'esecuzione n. 544'471 promossa dalla

 

 

__________

(rappr. __________)

 

 

contro

 

 

                                   

__________;

 

 

ritenuto in fatto e considerando in diritto

 

 

                                          che l'8/14 novembre 2000 l'UEF di Mendrisio ha emesso nell'esecuzione n. __________ promossa dalla Fondazione collettiva LPP __________ contro __________ la comminatoria di fallimento;

 

 

                                          che con scritti  6 marzo 2001 gli Uffici Controllo abitanti dei Comuni di __________ e di __________ hanno confermato la partenza di __________ da __________ il 31 ottobre 2000 e il suo arrivo __________ il 1. novembre 2000;

 

 

                                          che ex art. 22 cpv. 1 LEF l'Autorità di vigilanza deve verificare in ogni stadio della procedura che le disposizioni relative alla competenza vengano ossequiate e intervenire d'ufficio se l'interesse pubblico o l'interesse di un terzo viene violato, per esempio nel caso dell'emissione di una comminatoria di fallimento (Amonn/ Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs– und Konkursrechts, Berna 1997, n. 44 p. 76);

 

 

                                          che la comminatoria di fallimento emessa al vecchio domicilio nonostante questo sia stato cambiato è nulla anche nel caso in cui il debitore non ha annunciato all'Ufficio esecuzione il suo cambiamento di domicilio e non ha impugnato l'emissione del relativo atto entro il termine ordinario di ricorso (Ernst F. Schmid, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 5 ad art. 53 LEF);

 

 

                                          che l'8 novembre 2000, giorno dell'emissione della comminatoria di fallimento, __________ era già domiciliato a __________, per cui competente per l'emissione della comminatoria di fallimento non era l'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio, bensì l'Ufficio esecuzione di Lugano;

 

 

                                          che di conseguenza la comminatoria di fallimento in oggetto va dichiarata nulla;

 

 

                                          che non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);

 

 

 

richiamati gli art. 22 e 53 LEF

 

 

pronuncia:           1.      La comminatoria di fallimento 8/14 novembre 2000 emessa dall'Ufficio esecuzione e fallimento di Mendrisio nell'esecuzione n.  __________ promossa da Fondazione Collettiva LPP __________, contro __________, __________, è annullata.

 

 

                                2.      Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

 

 

                                3.      Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell'art. 19 LEF.

 

 

                                4.      Intimazione:

                                          – __________

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                           La segretaria