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Incarto n. |
/EC/fc/dp |
In nome |
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La Camera
di esecuzione e fallimenti |
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composta dei giudici: |
Cometta, presidente, |
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segretario: |
Cassina, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 24 novembre 2000 di
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contro |
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l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno nell’ambito di varie esecuzioni promosse contro
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__________
da
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e meglio contro la decisione 15 novembre 2001 con la quale l’UEF di Locarno ha ordinato al ricorrente di comunicargli “l’identità della persona che, per il suo tramite, ha messo a disposizione la somma di fr. 500'000.-- per favorire il raggiungimento di una soluzione concordataria nel fallimento __________ ”;
rilevato che con ordinanza 8 gennaio 2001 il Presidente di questa Camera ha concesso al ricorso effetto sospensivo;
considerato che con provvedimento del 17 maggio 2001 l’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno ha revocato il provvedimento impugnato, perché tutte le esecuzioni che hanno portato alla sua emanazione sono state ritirate dai creditori procedenti;
preso atto che a seguito del pregresso provvedimento dell’UEF di Locarno, con scritto 19 maggio 2001 l’avv. __________ ha ritirato il gravame;
considerato che siffatta dichiarazione comporta lo stralcio del gravame;
richiamati gli art. 67 cpv. 2 e 68 cpv. 2 OTLEF
pronuncia:
1. Il ricorso 24 novembre 2000 dell’avv. __________, è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a: - __________
Comunicazione Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario