Incarti n.

15.2001.00008

15.2001.00009

15.2001.00056

15.2001.00057

RINVIO TF

Lugano

4 aprile 2001

/CJ/fc/dp

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca

 

segretario:

Jaques, vicecancelliere

 

 

statuendo sui ricorsi 4 dicembre 2000 (inc. 15.2001.56/57, ex inc. 15.2000.183/184) e 8 gennaio 2001 (inc. 15.2001.8/9) di

 

 

__________ - __________ e __________, __________, __________

rappr. dallo Studio legale __________

 

 

 

contro

 

 

 

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di __________, e meglio contro l’ordine verbale dato alla ricorrente di informare l’UE su eventuali averi presso di essa della società

 

 

__________,

rappr. dallo studio legale __________

 

 

rispettivamente dell’

 

 

avv. __________

rappr. dall’avv. __________

 

 

nell’ambito delle procedure n. __________ risp. __________, inoltrate con “avvisi di pignoramento” 24 novembre 2000, su ordine del Pretore di Lugano, Sezione 4, emanati nelle procedure di exequatur di sentenze estere a richiesta di

 

__________, __________, e

____________________, __________

 

entrambe rappresentate dall’avv. __________

 

 

nonché avverso i “completamenti di pignoramento provvisorio” del 28 dicembre 2000 e 2 gennaio 2001 ordinati nelle medesime procedure, in esecuzione del decreto 22 dicembre 2000 di estensione dei provvedimenti conservativi emanato dallo stesso Pretore,

 

vista la sentenza 28 febbraio 2001 (STF 7B.14 e 15/2001) della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale che annulla la decisione 23 dicembre 2000 di questa Camera sui ricorsi 4 dicembre 2000 di __________ (inc. 15.2000.183/184, ora 15.2001.56/57),

 

 

 

ritenuto

 

 

in fatto:                          

 

 

A.         Ad istanze 26 ottobre 2000 delle società __________ e __________, il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 4, con decreti 23 novembre 2000 (CN.2000.95, risp. CN.2000.96), ha riconosciuto e dichiarato esecutive, limitatamente a fr. 5'000'000.-- nel primo caso ed a fr. 10'000'000.-- nel secondo, quattro sentenze contumaciali della __________ di __________ pronunciate contro __________ , __________ il 21 ottobre ed il 7 dicembre 1999, risp. contro l’avv. __________, __________, il 10 dicembre 1998 ed il 17 marzo 1999, ordinando nello stesso tempo, quale provvedimento conservativo giusta l’art. 39 della Convenzione di Lugano (in seguito: CL), il “pignoramento provvisorio” di tutti i beni mobili ed immobili dei debitori, in particolare di tutti gli averi bancari presso quattro istituti bancari con sede a __________, tra i quali la ricorrente, __________. Il Pretore ha inoltre fissato un certo numero di regole sull’esecuzione di questi “pignoramenti provvisori”, tra cui l’inapplicabilità degli art. 56 ss., 106-111 e 113-115 LEF, l’esclusione dell’avviso alla debitrice giusta l’art. 90 LEF, l’applicabilità per analogia degli art. 91 a 105 nonché 112 LEF, le condizioni di decadenza del “pignoramento provvisorio”, in particolare nei casi in cui gli istanti non avviassero la procedura esecutiva o non la facessero proseguire nei termini fissati dal giudice.

 

 

                                          B.    In base a due “avvisi di pignoramento” del 24 novembre 2000 (doc. B), non comunicati ai debitori, l’UE di __________ ha provveduto, lo stesso giorno, al “pignoramento provvisorio” dell’asserito credito di __________., risp. dell’avv. __________ contro __________., allestendo i relativi “verbali di pignoramento provvisorio quale provvedimento conservativo ex art. 39 ConvLug”. La ricorrente ha preso atto dei provvedimenti, riservandosi di decidere in un secondo tempo quale informazione dare all’ufficio su eventuali beni di cui i debitori risultino titolari (cfr. doc. C). __________ ha poi, il 29 novembre 2000 (cfr. doc. D), confermato all’UE di Lugano di avere bloccato eventuali averi intestati a __________., risp. all’avv. __________ a concorrenza, in ogni caso, del credito di fr. 5'000'000.--, ritenendo tuttavia, in analogia con la giurisprudenza in materia di sequestro (DTF 125 III 391 ss.), di essere tenuta a dare informazioni sull’esito del pignoramento solo dopo lo spirare del termine di opposizione ex art. 36 CL, rispettivamente dopo decisione definitiva sull’eventuale opposizione, in altre parole soltanto quando la relativa decisione sull’exequatur fosse divenuta definitiva.

 

 

                                          C.    Con ricorsi 4 dicembre 2000, __________. ha chiesto l’annullamento dell’ordine di informazione impartito dall’UE di __________ il 24 novembre 2000, formulato con la comminatoria di cui all’art. 324 n. 5 CP, nonché la constatazione che l’obbligo d’informazione circa l’esito del “pignoramento provvisorio” è dato soltanto allo spirare del termine di opposizione ex art. 36 CL, risp. a decisione definitiva sull’eventuale opposizione nella procedura di exequatur. In sostanza, la ricorrente ha argomentato che i provvedimenti adottati dall’UE di __________ sono più vicini ad un sequestro che ad un pignoramento provvisorio, di modo che andrebbe applicata per analogia la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 125 III 391 ss.) relativa al primo tipo di provvedimento, secondo la quale l’obbligo d’informazione delle banche, di cui all’art. 91 cpv. 4 LEF, per rinvio analogico dell’art. 275 LEF, nasce soltanto una volta spirato il termine di opposizione al sequestro ex art. 278 LEF, risp. una volta cresciuta in giudicato la decisione su un’eventuale opposizione. La ricorrente richiama inoltre la dottrina, qualificata di maggioritaria, che privilegia la soluzione del sequestro quale provvedimento cautelare più opportuno ai sensi dell’art. 39 CL. Anche il Tribunale federale, in una sentenza recente (cfr. DTF 126 III 442), quand’anche non abbia ritenuto arbitraria la soluzione del pignoramento provvisorio, ha precisato che nessuno dei due tipi di provvedimenti può essere adottato senza notevoli adattamenti.

 

 

                                          D.    Con sentenza 23 dicembre 2000, questa Camera, dopo aver congiunto le due procedure ricorsuali (inc. 15.2000.00183/184, ora 15.2001.56/57), le ha dichiarate  irricevibili, a motivo che, secondo l’art. 513b cpv. 2 CPC, i provvedimenti cautelari ex art. 39 della Convenzione di Lugano vanno adottati dal Pretore secondo la procedura degli art. 376 ss. CPC; il ricorso all’ufficio di esecuzione appariva quindi fondato sul diritto di procedura civile cantonale, di modo che questa Camera ha ritenuto di non essere competente per verificare la regolarità dei provvedimenti ordinati dal Pretore. La scelta del legislatore ticinese non appariva d’altronde contraria al diritto federale, avendo il Tribunale federale ritenuto non arbitrario il rinvio alle norme cantonali sui provvedimenti cautelari (cfr. DTF 126 III 444, cons. 5 i.f.).

 

 

                                          E.    Con sentenza 28 febbraio 2001, la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale ha annullato la decisione cantonale e ritornato gli atti a questa Camera per nuova decisione nel senso dei considerandi. L’autorità superiore ha rimproverato all’autorità di vigilanza cantonale di aver misconosciuto che il Pretore aveva espressamente ordinato un pignoramento provvisorio e non una misura cautelare prevista dal diritto processuale cantonale. Ora, in presenza di un pignoramento provvisorio ordinato dal giudice quale provvedimento conservativo ai sensi dell’art. 39 CL, la posizione dell’ufficio incaricato di eseguirlo è da assimilare a quella che gli compete nell’ambito dell’esecuzione di un sequestro ai sensi dell’art. 275 LEF. L’autorità di vigilanza cantonale è quindi da ritenere competente per controllare l’operato degli organi di esecuzione per quanto concerne le questioni di diritto esecutivo disciplinate esclusivamente dalla LEF, in particolare quella relativa al momento in cui sorge l’obbligo d’informazione della banca, terza detentrice dei beni pignorati (citata la DTF 125 III 391).

 

 

                                          F.     Ad istanze 19 dicembre 2000 delle stesse creditrici, il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 4, con decreti 22 dicembre 2000 (inc. CN.2000.111, risp. CN.2000.112), ha riconosciuto e dichiarato esecutive le succitate decisioni della __________ di __________ per un importo addizionale di fr. 15'000'000.-- nei confronti di __________, risp. di fr. 10'000'000.-- contro l’avv. __________, e ordinato, quali provvedimenti conservativi ex art. 39 CL, l’estensione dei pignoramenti provvisori già in atto fino ad un importo complessivo di fr. 20'000'000.-- in entrambi i casi.

                                                  Mediante decisioni del 28 dicembre 2000 (rettificata il 2 gennaio 2001 per quanto concerne __________), l’UE di Lugano, in esecuzione dei predetti decreti, ha ordinato ad __________ l’estensione dei blocchi già operati precedentemente sulle relazioni bancarie dei debitori. Con atto separato 28 dicembre 2000, l’UE di __________ ha precisato alla ricorrente che tra i beni pignorati vi era pure il conto n. __________ (ex __________) intestato allo studio legale __________, __________, limitatamente alla quota di pertinenza dell’avv____________________, concludendo: “Siamo in attesa di ricevere dall’interessato tutta la documentazione disponibile necessaria per poter stabilire quale sia l’entità della quota di sua spettanza di tale specifica relazione bancaria. Nel frattempo la stessa deve essere interamente bloccata”. La banca ha sottoscritto di aver preso nota del contenuto delle diffide.

 

 

                                          G.    Con ricorsi dell’8 gennaio 2001, __________. impugna questi ultimi due provvedimenti, aggravandosi segnatamente “contro l’ordine di informare immediatamente su tutti gli eventuali averi presso __________ ed oggetto del provvedimento”.

                                                  Mediante decreti 15 gennaio 2001 (inc. 15.2001.8/9), il Presidente di questa Camera ha concesso effetto sospensivo, vietando all’UE di __________ di procedere ad atti e misure esecutive che non fossero esplicitamente ordinati da un’autorità giudiziaria competente per decidere provvedimenti cautelari di diritto cantonale, e sospeso la trattazione dei ricorsi fino ad emanazione della decisione del Tribunale federale sul ricorso inerente alla decisione cantonale 23 dicembre 2000 (inc. 15.2000.183/184).

 

 

 


Considerando

 

 

in diritto:

 

                                          1.     I ricorsi 4 dicembre 2000 e 8 gennaio 2001 di __________ sono tutti diretti contro l’operato dell’UE di __________ nell’ambito di procedure parallele promosse dagli stessi creditori. I gravami si basano sul medesimo complesso di fatti, pongono la stessa questione di diritto e sono motivati allo stesso modo. Di conseguenza si giustifica la congiunzione delle procedure di cui agli inc. 15.2001.8, 15.2001.9, 15.2001.56 e 15.2001.57. Il giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una sola sentenza, preso nell’ossequio del principio dell’economia processuale, ha natura ordinatoria e può essere pronunciato d’ufficio: le cause congiunte conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.1.1.a ad art. 5, p. 96 s.).

 

 

                                          2.     Per costante giurisprudenza, il ricorso ex art. 17 LEF deve servire al conseguimento di un fine pratico di procedura esecutiva – non ottenibile in altro modo – e non alla semplice constatazione di un errato comportamento (Cometta, op. cit., n. 2.4 ad art. 7, p. 115-116, con rif.).

 

                                          2.1.  Viste le osservazioni 5 dicembre 2000 dell’UE di __________ (inc. 15.2000.183/184) che ha dichiarato di non aver intimato ad __________. alcuna comminatoria ai sensi dell’art. 324 n. 5 CP, le conclusioni ricorsuali tendenti all’annullamento di tali provvedimenti vanno considerate come evase.

 

                                          2.2.  L’UE di __________ non ha invece rinunciato ad esigere che la ricorrente fornisca immediatamente informazioni sull’esito del “pignoramento provvisorio”. I ricorsi in esame, in questa misura, non sono pertanto privi di oggetto. Questo vale anche per le decisioni relative all’estensione dei “pignoramenti provvisori” (inc. 15.2001.8/9), seppure esse non esigono esplicitamente un’informazione immediata sui beni bloccati. Dati i dubbi sulla portata del “pignoramento provvisorio” ordinato dal Pretore nonché l’assenza di indicazioni sulla questione in esame nei decreti pretorili, vi è infatti un interesse pratico per la banca ad ottenere una decisione univoca sull’estensione dei propri doveri.

 

 

                                          3.     Questa Camera esamina d’ufficio la propria competenza (art. 4 LPamm per rinvio dell’art. 5 cpv. 1 LPR). Con la predetta sentenza 28 febbraio 2001, la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale ha statuito la competenza di questa Camera per esaminare l’esecuzione da parte dell’UE di __________ del “pignoramento provvisorio” ordinato dal Pretore.

 

 

                                          4.     L’autorità superiore sembra quindi ritenere che, malgrado il testo chiaro dell’art. 513b cpv. 2 CPC, il Pretore adito da una richiesta di exequatur senza preventiva esecuzione LEF possa, nell’ambito di una procedura retta dal diritto cantonale, ordinare provvedimenti cautelari ex art. 39 CL fondati, con i necessari adattamenti richiesti da quest’ultima norma, su misure regolate dal diritto esecutivo federale. Infatti, non si spiega altrimenti la competenza riconosciuta a questa Camera (in particolare essa non sarebbe data se il Pretore, ciò che non è il caso nella fattispecie [cfr. cons. 4a dei decreti 23 novembre 2000)], avesse applicato il diritto federale quale diritto suppletorio in base all’art. 513b CPC). Tuttavia, la disposizione dell’art. 513b cpv. 2 CPC non viene – purtroppo – esplicitamente dichiarata contraria al diritto federale o/e internazionale. Anzi, lasciando nuovamente aperta (cfr. cons. 3c, p. 5) la questione dell’ammissibilità di misure provvisionali cantonali per garantire pretese pecuniarie nell’ambito dell’applicazione della Convenzione di Lugano, malgrado la critica di Yves Donzallaz (L’application de l’art. 39 CB/CL en Suisse: le Tribunal fédéral ne descend pas dans l’arène [ATF 126 III 438], in: SJZ 2001, 49 ss.), il Tribunale federale pare ritenere possibile la coesistenza di misure esecutive di diversi tipo e fondamento, ciò che potrebbe comportare l’incongrua conseguenza dello sviluppo di pratiche divergenti all’interno dello stesso cantone.

 

 

                                          5.     Sul tipo di provvedimenti conservativi ex art. 39 CL ammissibili, il Tribunale federale (cfr. cons. 3c, p. 5-6) ribadisce che nessuno degli istituti previsti dalla LEF può essere ripreso senza adattamenti, riferendosi alla sentenza pubblicata in DTF 126 III 438, cons. 4. Una certa preferenza dell’autorità superiore a favore della misura del sequestro sembra poter essere dedotta dal fatto che essa ritiene, malgrado la terminologia usata dal Pretore, che la posizione dell’ufficio incaricato di eseguire il provvedimento ordinato dal Pretore sia “assimilabile a quella che gli compete nell’ambito dell’esecuzione di un sequestro ai sensi dell’art. 275 LEF”. In particolare, la questione relativa al momento in cui sorge l’obbligo d’informazione della banca, terza detentrice dei beni pignorati, sembra dover essere risolta come in materia di sequestro (cfr. cons. 3c i.f., p. 7, che rinvia a DTF 125 III 391).

 

                                          5.1.  Senza dirlo esplicitamente, il Tribunale federale sembra quindi ritenere, alla stregua di Yves Donzallaz (La Convention de Lugano, vol. II, Berna 1997, n. 4188 ss.; SJZ 2001, 49), che, quale misura esecutiva di diritto federale, solo un sequestro sui generis sia compatibile con l’art. 39 CL. Non sono tuttavia indicate quali sono le modifiche indispensabili per ossequiare il diritto convenzionale, in particolare se per rispettare il cosiddetto “effet utile” della Convenzione di Lugano, come lo sostiene Donzallaz (op. cit., n. 4120 ss.; SJZ 2001, 50), la misura conforme all’art. 39 CB/CL presuppone una richiesta che non deve essere motivata quo all’urgenza, costituisce un diritto incondizionato che non deve essere reso verosimile né convalidato e nemmeno sottoposto alla prestazione di una garanzia, e deve rispettare l’effetto sorpresa senza giungere ad una decisione definitiva.

 

                                          5.2.  Come già ricordato, il Tribunale federale non pare ritenere che l’art. 39 CL imponga una deroga alla regola posta dalla giurisprudenza federale secondo la quale le banche non sono obbligate ad informare l’ufficio sui beni sequestrati prima della fine della procedura di opposizione al sequestro (cfr. DTF 125 III 391). A dire il vero, tale giurisprudenza non è direttamente applicabile, in quanto non vi è spazio nel sistema della Convenzione di Lugano per una procedura di opposizione al sequestro del tipo di quella prevista all’art. 278 LEF. Infatti, la decisione che accorda l’esecuzione implica già in sé l’autorizzazione a procedere a provvedimenti conservativi sui beni della parte contro cui è chiesta l’esecuzione (art. 39 cpv. 2 CL), senza che sia necessario rendere verosimili l’esistenza del credito, la causa del sequestro e l’appartenenza al debitore dei beni sequestrati, come invece richiesto dall’art. 272 cpv. 1 LEF (cfr. Donzallaz, op. cit., n. 4123-4124 e 4128, con rif.; cfr. però, quanto all’ultima condizione citata: n. 4149). Una procedura di riesame di questi presupposti, del tipo di quella prevista all’art. 278 LEF, è quindi ovviamente inutile. D’altra parte, l’art. 36 cpv. 1 CL prevede esplicitamente ed imperativamente un ricorso (e non un riesame) contro la decisione sull’exequatur, il quale è pure considerato come l’unico rimedio a disposizione per contestare la decisione che ordina un provvedimento conservativo (cfr. Donzallaz, op. cit., n. 4151 ss., con rif., nonché n. 4155 i.f. e 4156; Jan Kropholler, Europäisches Zivilprozessrecht, Kommentar zu EuGVÜ und Lugano-Übereinkommen, 6. ed., Heidelberg 1998, n. 4 cpv. 2 ad art. 39).

 

                                          5.3.  Ci si può però chiedere, come lo sostiene la ricorrente, se la giurisprudenza federale sul dovere d’informazione delle banche in materia di sequestro sia da applicare per analogia, nel senso che le banche non sarebbero tenute ad informare l’ufficio di esecuzione sull’esito del sequestro prima della crescita in giudicato della sentenza di exequatur, ossia solo dopo la scadenza del termine di ricorso (in casu di un mese) fissato all’art. 36 CL, rispettivamente una volta cresciuta in giudicato la decisione su ricorso.

 

                                          a)     Trattandosi di una questione esecutiva, in quanto relativa al modo di attuare l’ordine cautelativo del Pretore, la competenza di questa Camera appare data. Va risolta in base al diritto nazionale, e meglio, in casu, in base al diritto esecutivo federale (applicabilità degli art. 91 cpv. 4 e 275 LEF), visto il principio incontestato secondo il quale le misure destinate ad assicurare l’efficacia della decisione di exequatur sono questioni di diritto interno dello Stato richiesto (cfr. DTF 126 III 438, cons. 3, con rif.; Donzallaz, SJZ 2001, 50).

 

                                          b)    Dal punto di vista del dovere di informazione delle banche, il provvedimento ordinato dal Pretore appare più simile ad un sequestro stricto sensu che ad un autentico pignoramento provvisorio.

 

                                          aa)  Infatti, come il sequestro, il decreto pretorile sul quale si fonda il provvedimento impugnato è stato emanato nell’ambito di una procedura unilaterale destinata a provocare un effetto di sorpresa, quindi senza che i debitori siano stati sentiti, mentre il pignoramento provvisorio giusta l’art. 83 cpv. 1 LEF viene eseguito sulla base di una decisione (rigetto provvisorio dell’esecuzione ex art. 82 LEF) resa in una procedura contraddittoria. Orbene, il carattere unilaterale della procedura di sequestro è appunto uno degli argomenti invocato dal Tribunale federale per riportare il dovere d’informazione delle banche alla fine della procedura di opposizione (cfr. DTF 125 III 396 cons. 2d cc). Questo motivo acquisisce del resto particolare rilevanza nei casi in cui, come nella fattispecie in esame, il creditore si fonda su una sentenza contumaciale.

 

                                          bb)  D’altra parte, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 122 III 36 ss., con rif.), il procedente non può chiedere un pignoramento provvisorio producendo una decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione giusta l’art. 82 LEF, emanata dal giudice di prima istanza e non cresciuta in giudicato, e nemmeno in forza di una sentenza di primo grado che concede il rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 LEF. Il decreto pretorile sull’exequatur, non cresciuto in giudicato, non appare quindi tale da poter giustificare un vero pignoramento provvisorio, fondante un dovere immediato di informazione da parte dei terzi (cfr. art. 91 cpv. 4 LEF).

                                                  Certo, la giurisprudenza federale è criticata in dottrina (cfr. Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 85 ss. ad art. 84; nota in JdT 1998 II 57 ss.; Charles Jaques, Le “rang” des créances dans l’exécution forcée, le cas des subordinations de créance (postpositions), tesi Losanna 1999, nota 5 ad n. 1197; cfr. già: Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, 3. ed., Zurigo 1911, n. 2 ad art. 83). Viene segnatamente rimproverato al Tribunale federale di non essersi accorto che il Consiglio federale, probabilmente per inavvertenza, non ha ripreso nel progetto di LEF definitivo del 7 dicembre 1888, un articolo 108 adottato dall’Assemblea federale il 29 giugno 1888, che permetteva all’escutente in possesso di una sentenza esecutiva, una transazione o un riconoscimento di debito giudiziali, quindi ad un titolo di rigetto definitivo (cfr. art. 80 LEF), di chiedere il pignoramento provvisorio nonostante l’opposizione dell’escusso (il testo di questa disposizione era il seguente: 1 Le créancier qui fonde sa prétention sur un jugement exécutoire, une transaction ou une reconnaissance de dette passées en justice peut exiger qu’il soit procédé provisoirement à la saisie, nonobstant opposition, à moins que le débiteur ne fournisse, en mains du préposé, des sûretés équivalentes. – 2 En cas d’opposition, la vente des objets saisis est suspendue et n’intervient qu’après que le juge compétent a prononcé la mainlevée de l’opposition. Lorsque le débiteur en fait la demande, le préposé assigne au saisissant un bref délai pour demander la mainlevée de l’opposition; si ce délai n’est pas observé ou si le juge admet l’opposition comme fondée, la saisie tombe et les sûretés qui auraient été fournies sont restituées”, cfr. Gilliéron, op. cit., n. 70 ad art. 30a). Siffatta norma permetteva quindi addirittura all’escutente in possesso di un titolo di rigetto definitivo di chiedere provvedimenti cautelari (pignoramento provvisorio o inventario cautelare) già con la domanda di esecuzione, un’eventuale opposizione dell’escusso avendo per effetto la sospensione della realizzazione dei diritti patrimoniali pignorati fino all’emanazione della sentenza sull’istanza di rigetto definitivo. Ristabilendo tale norma per via giurisprudenziale, si eliminerebbe l’inutile doppione della procedura cantonale separata di exequatur per le pretese pecuniarie, e verrebbero parificate le decisioni estere sottoposte alla Convenzione di Lugano con le decisioni indigene. Il dovere d’informazione immediato dei terzi ex art. 91 cpv. 4 LEF che sarebbe una della conseguenze di siffatta tesi potrebbe essere giustificato, rispetto alle norme vigenti in materia di sequestro (DTF 125 III 391 ss.), dal fatto che nell’ipotesi dell’exequatur l’escutente, risp. il creditore, è comunque in possesso di una sentenza che attesta il diritto che fa valere.

                                                  Il rifiuto del legislatore, nell’ambito della revisione della LEF entrata in vigore nel 1997, di adottare una delle proposte del gruppo di esperti incaricati di esaminare la necessità di adattare il progetto di revisione della LEF alla CL (cfr. Rep. 1992, p. 169 ss. ad 2.3., risp. 2.4, e p. 200), tendente all’introduzione di una nuova causa di sequestro, risp., per una minoranza dei periti, di una nuova specie di pignoramento provvisorio, a favore dei creditori in possesso di un titolo dichiarato esecutivo in prima istanza, sembra tuttavia aver consolidato la giurisprudenza attuale del Tribunale federale nonché un uso ora più che centenario.

 

                                          cc)  Infine, va sottolineato come il riporto dell’obbligo d’informazione delle banche dopo la crescita in giudicato del decreto concedente l’exequatur non appare contrario alla ratio legis dell’art. 39 CL, poiché la notifica del decreto pretorile alla banca ha comunque per effetto di imporle il blocco effettivo –sebbene provvisorio – degli averi del debitore, con la comminatoria di essere tenuta responsabile per il danno conseguente all’inosservanza della diffida (cfr. DTF 125 III 397, cons. 2e). Un’esecuzione effettiva e definitiva della sentenza da delibare non può d’altronde intervenire prima della fine della procedura di exequatur (cfr. Donzallaz, op. cit., n. 4142).

                                          6.     I ricorsi, in quanto ricevibili, sono quindi da accogliere.

                                                  Sulle tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art. 17 LEF (cfr. Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all’art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

 

 

                                          7.     Alla stregua delle decisioni su ricorso contro l’esecuzione di un decreto di sequestro “ordinario”, la presente sentenza va notificata anche ai debitori, considerato comunque che i decreti del Pretore sono già stati notificati ai debitori, come ordinato da questo magistrato. D’altronde, il decreto di sequestro, a piè del quale è stato constatato il rifiuto della banca di fornire informazioni a questo stadio della procedura, deve essere notificato al debitore (cfr. art. 276 cpv. 2 LEF per analogia; DTF 125 III 395, cons 2c cc).

 

 

 

Richiamati gli art. 17, 80, 82, 83, 91, 275, 276, 278 LEF, 36, 39 CL e 513b CPC,

 

 

 

pronuncia:                    

 

                                          1.     Il ricorso 4 dicembre 2000 di __________, di cui all’inc. 15.2001.56 (ex 15.2000.183), in quanto ricevibile, è accolto.

 

                                          1.1.  Di conseguenza, __________ non è tenuta a dare informazioni all’Ufficio di esecuzione di __________ sull’esito del “pignoramento provvisorio” n. __________ del 24 novembre 2000 fino a quando non sarà cresciuta in giudicato una sentenza dichiarante esecutive in Svizzera, per l’importo pignorato, le sentenze 21 ottobre e 7 dicembre 1999 della __________, __________, di __________ pronunciate contro __________ __________

 

 

 

 

                                          2.     Il ricorso 4 dicembre 2000 di __________. di cui all’inc. 15.2001.57 (ex 15.2000.184), in quanto ricevibile, è accolto.

 

                                          2.1.  Di conseguenza, __________. non è tenuta a dare informazioni all’Ufficio di esecuzione di __________ sull’esito del “pignoramento provvisorio” n. __________ del 24 novembre 2000 fino a quando non sarà cresciuta in giudicato una sentenza dichiarante esecutive in Svizzera, per l’importo pignorato, le sentenze 10 dicembre 1998 e 17 marzo 1999 della __________, __________, di __________ pronunciate contro l’avv. __________, __________.

 

 

                                          3.     Il ricorso 8 gennaio 2001 di __________ di cui all’inc. 15.2001.8 è accolto.

 

                                          3.1.  Di conseguenza, __________. non è tenuta a dare informazioni all’Ufficio di esecuzione di __________ sull’esito del completamento di “pignoramento provvisorio” n. __________ del 2 gennaio 2001 fino a quando non sarà cresciuta in giudicato una sentenza dichiarante esecutive in Svizzera, per l’importo supplementare pignorato, le sentenze 21 ottobre e 7 dicembre 1999 della __________, __________, di __________ pronunciate contro __________., __________.

 

 

                                          4.     Il ricorso 8 gennaio 2001 di __________ di cui all’inc. 15.2001.9 è accolto.

 

                                          4.1.  Di conseguenza, __________. non è tenuta a dare informazioni all’Ufficio di esecuzione di __________ sull’esito del completamento di “pignoramento provvisorio” n. __________ del 28 dicembre 2000 fino a quando non sarà cresciuta in giudicato una sentenza dichiarante esecutive in Svizzera, per l’importo supplementare pignorato, le sentenze 10 dicembre 1998 e 17 marzo 1999 della __________, __________, di __________ pronunciate contro l’avv. __________, __________.

 

 

                                          5.     Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

 

 

 

                                          6.     Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

 

 

 

 

                                          7.     Intimazione a:            - __________

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             Il segretario