Incarto n.
15.2002.120

Lugano

16 luglio 2003/PF/fc/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,

Chiesa e Giani

 

segretario:

Cassina

 

 

statuendo nel procedimento disciplinare ex art 14 cpv. 2 LEF 12 settembre 2002 promosso nei confronti di

 

 

__________

patr. dall’avv. __________

 

preso atto che con decisione 4 giugno 2003 il __________ ha disdetto il rapporto di impiego di __________ con effetto al 30 giugno 2003;

 

 

rilevato che nei confronti di __________, non essendo più sottoposto all’art. 14 cpv. 2 LEF, applicabile unicamente agli organi d'esecuzione forzata in carica (cfr. Frank Emmel, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998 n. 7 ad art. 14), non può essere presa alcuna misura disciplinare;

 

che di conseguenza il procedimento disciplinare in esame va stralciato dai ruoli, poiché

divenuto privo di oggetto;

 

                                   

richiamati gli art. 14 cpv. 2 LEF,  art. 61 e 62 OTLEF

 

 

pronuncia:                1.   Il procedimento disciplinare 12 settembre 2002 promosso nei confronti di __________, è stralciato dai ruoli.

 

                                          2.   Non si prelevano tasse né si assegnano indennità.

 

                                          3.   Intimazione a:

 

                                          –    __________

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                          Il segretario