Incarto n.
15.2002.00144

Lugano

18 novembre 2002

EC/fc/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca

 

segretario:

Cassina, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso 23 ottobre 2002 di

 

 

__________

patr. dall’avv. __________

 

 

Contro

 

 

l’operato dell’Ufficio fallimenti di Lugano nell’ambito delle procedure fallimentari concernenti

 

 

__________

__________

__________

__________

__________

 

 

esaminati atti e documenti;

 

 

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

 

                                               che giusta l'art. 17 cpv. 4 LEF l'Ufficio può in caso di ricorso riconsiderare il provvedimento impugnato fino all'invio della sua risposta;

                                               che in tal caso l'Ufficio deve notificare senz’indugio la nuova decisione alle parti e deve darne conoscenza all'autorità di vigilanza (art. 17 cpv. 4 LEF);

 

                                               che se il nuovo provvedimento accoglie integralmente le richieste del ricorrente, l'autorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF 126 III 86 cons. 3);

 

                                               che nel caso in esame l'UF di Lugano, con provvedimento del 29 ottobre 2002, ha integralmente accolto le richieste formulate dal ricorrente __________ con l’atto di ricorso del 23 ottobre 2002;

 

                                               che di conseguenza il ricorso 23 ottobre 2002 è così divenuto privo d’oggetto e va stralciato dai ruoli;

 

                                               che sulle tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean–François Poudret/Suzette Sandoz–Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a);

 

                                               che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

 

 

 

 

Richiamati gli art. 17 cpv. 4 LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF;

 

 

 

 

pronuncia:                    

 

                                          1.   Il ricorso 23 ottobre 2002 __________, è stralciato dai ruoli poiché divenuto privo d’oggetto.

 

 

                                          2.   Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.

 

 

                                          3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

 

 

                                          4.   Intimazione a:     - __________                     

                                               Comunicazione all’Ufficio fallimenti di Lugano, Viganello.

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             Il segretario