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Incarto n. |
Lugano 11 giugno 2003 EC/fc/fb |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza |
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composta dei giudici: |
Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa |
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segretario: |
Cassina, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 7 ottobre 2002 di
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__________
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Contro |
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l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona nell’esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da
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__________ Rappr. da __________
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preso atto che in data 14 ottobre 2002 __________ ha saldato presso l'UEF di Bellinzona l’importo di cui all’esecuzione n. __________;
considerato che il gravame sia così divenuto privo di oggetto, atteso che l'estinzione del debito posto in esecuzione comporta la revoca dell’avviso di pignoramento in quanto riferito a detta procedura esecutiva;
non si prelava la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e art. 62 cpv. 2 OTLEF);
richiamati gli art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF;
pronuncia: 1. Il ricorso 7 ottobre 2002 di __________, è stralciato dai ruoli perché divenuto privo di oggetto.
2. Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a:
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Comunicazione all'UEF di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario