Incarto n.
15.2002.176

Lugano

21 luglio 2003/FP/fc/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,

Chiesa e Giani

 

segretario:

Cassina

 

 

statuendo sulla segnalazione 11 dicembre 2002 di

 

 

__________

 

 

 

contro

 

 

l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Riviera nell’ambito del fallimento decretato nei confronti di

 

                                         __________

 

 

esaminati atti e documenti

 

 

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

 

                                          che con decisione 2 giugno 1998 la CEF ordinava all’UEF di Riviera di procedere al recupero dell’importo di fr. 181'836.20 versato erroneamente ad un creditore della debitrice __________, in seguito fallita;

 

                                          che l’11 dicembre 2002 l’UEF di Riviera, dopo aver ricevuto la decisione 1° novembre 2001 del Tribunale federale con la quale si concludeva l'iter processuale, ha comunicato a questa Camera di non procedere ad ulteriori atti tendenti al recupero della somma in oggetto;

 

                                          che sulla base di tale segnalazione la CEF ha aperto un procedimento tendente ad accertare eventuali violazioni LEF da parte dei funzionari dell’UEF di Riviera;

                                   

                                          che tuttavia tali funzionari, segnatamente l’Ufficiale ed il supplente Ufficiale a far tempo dal 1° gennaio 2003, a seguito della creazione della Pretura penale e la conseguente riorganizzazione degli UEF, non rivestono più la qualifica di organi di esecuzione forzata;

 

                                          che di conseguenza, non essendo più sottoposti all’art. 14 cpv. 2 LEF, applicabile unicamente agli organi d'esecuzione forzata in carica (cfr. Frank Emmel, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998 n. 7 ad art. 14), nei loro confronti non può essere presa alcuna misura disciplinare;

 

                                          che quindi la presente procedura va stralciata dai ruoli, poiché divenuta priva di oggetto;

 

                                        che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).            

 

 

richiamati gli art. 14 cpv. 2 LEF, art. 61 e 62 OTLEF

 

 

pronuncia:           1.      La  procedura di cui alla segnalazione 11 dicembre 2002 dell’UEF di Riviera, Biasca, è stralciata dai ruoli.

 

                                2.      Non si prelevano tasse né si assegnano ripetibili.

 

                                3.      Intimazione a:

                                    –    __________

                                    Divisione della giustizia, Bellinzona;

                                   

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             Il segretario