Incarto n.
15.2002.00017

Lugano

7 marzo 2002

CJ/fp/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, vicepresidente,
Rusca e Giani

 

segretario:

Jaques, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso 11 febbraio 2002 di

 

 

1. __________

2. __________

rappr.ti dall’avv. __________

 

 

 

contro

 

 

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, e meglio contro gli avvisi di pignoramento emessi nelle esecuzioni n. __________, __________, __________ e __________ promosse dal

 

 

__________

patr. dalla __________

 

 

preso atto del ritiro del ricorso comunicato dal patrocinatore dei ricorrenti con scritto 5 marzo 2002;

 

considerato come il gravame sia così divenuto privo di oggetto;

 

ritenuto che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean–François Poudret/Suzette Sandoz–Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a) e che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);

 

 

richiamati gli art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF;

 

 

 

pronuncia:                

 

                                   1.   Il ricorso 11 febbraio 2002 di __________, è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.

 

                               1.1.   Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.

 

                                   2.   Il ricorso 11 febbraio 2002 di __________, è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.

 

                               2.1.   Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Contro queste decisioni è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

 

                                   4.   Intimazione a:

                                         - __________

                                         Comunicazione all'UE di Lugano

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

 

Il vicepresidente:                                                                        Il segretario