Incarto n.
15.2002.00050

Lugano

24 aprile 2002

FP/fc/dp

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,
Pellegrini e Giani (in sostituzione del giudice Rusca, assente)

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sul ricorso 25 febbraio 2002 di

 

 

__________

patr. dall’avv. __________

 

 

 

contro

 

 

l’operato dell’amministrazione speciale del fallimento __________

procedura concernente anche

 

                                          __________                                                         

                                          patr. dall’avv. __________

                                          __________

                                          __________                                                         

                                          __________

                                          patr. dall’avv. __________

 

 

viste le osservazioni:

-    11 marzo 2002 di __________

-    7 marzo 2002 del presidente della delegazione dei creditori del fallimento;

-    7 marzo 2002 del __________;

-    7 marzo 2002 di __________ -                       11 marzo 2002 dell’amministrazione fallimentare speciale

 

 

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

                                           che con circolare 27 novembre 2001, inviata a tutti i creditori ammessi in graduatoria e al fallito, l'amministrazione del fallimento __________ ha sottoposto ai creditori la proposta di vendita a trattative private degli attivi;

 

                                           che al punto 1 di tale circolare, denominato “Vendita fondi a trattative private”, l’amministrazione fallimentare speciale comunicava l’esistenza di due offerte vincolanti per l’acquisto delle part. __________ e __________ RFD di __________;

                                          

                                           che inoltre l’amministrazione fallimentare speciale informava i creditori sulle modalità di vendita dei fondi in oggetto, invitandoli a formulare eventuali offerte entro le ore 16.00 di mercoledì 9 gennaio 2002;

 

                                           che non essendo pervenute ulteriori offerte i fondi sono stati venduti, rispettivamente la part. __________ RFD di __________ a __________, __________ e __________ per l’importo di fr. 876'920.-- e la part. __________ RFD di __________ all’arch. __________ per l’importo di fr. 546'520.--;

 

                                           che con ricorso 25 febbraio 2002 __________ si aggrava contro le citate vendite;

 

                                           che per l’art. 17 cpv. 2 LEF il ricorso deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento;

 

                                           che nel caso di specie il ricorrente è venuto a conoscenza delle modalità di vendita dei fondi in oggetto già il 27 novembre 2001, data dell’invio della circolare a tutti i creditori e al fallito, come si evince dalla “distinta d’impostazione per lettere raccomandate e valori” prodotta dall’amministrazione fallimentare speciale (cfr. doc. 2);

 

                                           che inoltre la circolare 27 novembre 2001, al punto 1, enunciava chiaramente l’ammontare delle offerte pervenute e le modalità di pagamento (cfr. doc.1);

 

                                           che di conseguenza il ricorso 25 febbraio 2002 di __________ si rivela manifestamente tardivo e va quindi dichiarato irricevibile;

 

                                           che sulle tasse occorre ricordare a futura memoria che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art. 17 LEF (Jean–François Poudret / Suzette Sandoz–Monod , Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all’art. 81, pag. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv.2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a);

 

                                           che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);

 

 

richiamati gli art. 17 e 20a cpv. 1 LEF, art. 61 e 62 OTLEF,

 

pronuncia:                     

 

                                           1.    Il ricorso 25 febbraio 2002 __________, è irricevibile.

 

 

                                           2.    Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

 

 

                                           3.    Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                           4.    Intimazione a:  - __________

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                            La segretaria