Incarto n.
15.2002.00056

Lugano

3 maggio 2002

FP/fc/dp

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,
Pellegrini e Giani (in sostituzione del giudice Rusca, assente)

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

statuendo sull’istanza 15 aprile 2002 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona tendente a far determinare il modo di realizzazione dell’interessenza spettante all’escusso

 

 

__________

 

nell’eredità indivisa e in comunione relitta dal defunto

 

                                          __________

 

 

__________

patr. dall’avv. __________

 

nelle esecuzioni n. __________, n. __________ e n. __________ dell’UEF di Bellinzona promosse

rispettivamente da

                                          __________

                                          __________            rappr. da __________

                                          __________            rappr. da __________

 

preso atto della domande di vendita presentate, il 27 marzo 2001, il 7 gennaio 2002 e il

31 gennaio 2002;

 

considerato l’esito negativo dell’esperimento di conciliazione tenutosi l’8 marzo 2002 in conformità della citazione del 15 febbraio 2002;

 

rilevato che nel termine di dieci giorni, fissato l’11 marzo 2002 agli interessati per formulare proposte sulle modalità di realizzazione, è giunta all’UEF di Bellinzona, da parte dei coeredi, la richiesta di procedere alla realizzazione a trattative private, mentre l’avv. __________ propone la vendita ai pubblici incanti;

 

ritenuta in queste circostanze l’opportunità di far capo ai pubblici incanti, come proposto anche dall’Ufficio;

 

visti gli art. 132 LEF; 9 e 10 del Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione dei diritti in comunione (RDC)

 

 

 

pronuncia:                     

 

 

                                           1.    È ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell’interessenza spettante a __________, nell’eredità indivisa e in comunione relitta dal fu __________, già in __________, composta di __________, __________, __________ e __________, interessenza pignorata nelle esecuzioni n. __________, n. __________ e n. __________ dell’UEF di Bellinzona, promosse dai creditori ivi partitamente indicati

 

 

                                           2.    Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.

 

 

                                           3.    Intimazione all'UEF di Bellinzona e, per il suo tramite, a tutti gli interessati.

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                           La segretaria