Incarto n.
15.2002.00083

Lugano

3 luglio 2002/FP/fc/dp

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sull’istanza 12 giugno 2002 dell’UEF di Locarno tendente a far determinare il modo di realizzazione dell’interessenza spettante all’escusso

 

 

 

__________

 

 

 

nell’eredità indivisa ed in comunione relitta dal defunto

 

                                          __________ deceduto il 13 aprile 1987

 

composta di:

 

                                          - __________

                                          - __________

                                          - __________

                                          - __________

                                          - __________

- __________

- __________

                                          - __________

                                          - __________

                                          - __________

 

nelle esecuzioni di cui ai diversi gruppi dell’UEF di Locarno promosse dai creditori ivi partitamente indicati;

 

preso atto della domande di vendita presentate dai creditori;

 

considerato l’esito negativo dell’esperimento di conciliazione tenutosi il 5 marzo 2002 in conformità della citazione del 19 febbraio 2002;

 

rilevato che nel termine di dieci giorni, fissato il 7 marzo 2002 agli interessati per formulare proposte sulle modalità di realizzazione, è giunta all’UEF di Locarno un’offerta di acquisto della quota dell’escusso da parte della coerede __________ per la somma di fr. 5000.--;

 

ritenuto che tale offerta è stata sottoposta ai creditori con circolare 14 maggio 2002;

 

rilevato che l’offerta in oggetto non ha raccolto il consenso unanime dei creditori;

 

ritenuta in queste circostanze l’opportunità di far capo ai pubblici incanti, come proposto anche dall’Ufficio;

 

visti gli art. 132 LEF; 9 e 10 del Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione dei diritti in comunione (RDC)

 

 

pronuncia:

 

                                          1.   È ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell’interessenza spettante a __________ nell’eredità indivisa e in comunione relitta dal fu __________, composta di __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ __________ e __________, interessenza pignorata nelle varie esecuzioni di cui ai diversi gruppi dell’UEF di Locarno, promosse dai creditori ivi partitamente indicati

 

                                          2.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.

 

                                          3.   Intimazione all'UEF di Locarno e, per il suo tramite, a tutti gli interessati.

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             La segretaria