Incarto n.
15.2002.00008

Lugano

14 marzo 2002

EC/fc/dp

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca

 

segretario:

Cassina, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso 19 dicembre 2001 di

 

 

__________

 

 

 

Contro

 

 

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano e meglio contro il calcolo del minimo d’esistenza del 7 novembre 2001 nell’ambito di diverse procedure esecutive promosse contro il reclamante da:

 

 

__________

 

 

 

viste le osservazioni 10 gennaio 2002 dell’UE di Lugano;

 

 

esaminati atti e documenti;

 

 

ritenuto

 

 

in fatto:

 

 

 

                                           A  Lo Stato del Cantone Ticino e la Cassa Cantonale di __________ procedono nei confronti di __________ per l’incasso dei loro crediti. Il 7 novembre 2001 l’UE di Lugano ha proceduto al pignoramento del reddito nei confronti del debitore, stabilendo l’eccedenza pignorabile in fr. 1'185.-- mensili, in base al calcolo seguente:

 

                                  Introiti:                

                                  Debitore                                  fr.     4'000.--     56%

                                  Contr. moglie                          fr.     3'191.--

                                  Totale mensile                        fr.     7'191.--                 fr.     4'000.--

                                  Minimo di esistenza:

                                  Minimo di base                       fr.     1’550.--

                                  locazione                                 fr.     1’610.--

                                  C.M. Ass., inf. (…)                  fr.        529.–

                                  pfd.                                           fr.        242.--

                                  leasing auto                             fr.        892.--

                                  ass. div.                                   fr.        200.--

                                  totale deduzioni                      fr.   5'023.00     56%    fr.   2'812.80

                                  Eccedenza mensile pignorabile                                 fr.     1'185.--

 

 

                                           B. Con tempestivo ricorso 19 dicembre 2001 __________ è insorto contro il conteggio allestito dall’UE di Lugano postulando la determinazione dell’eccedenza pignorabile in franchi zero, atteso che:

 

                                               -    “lavora quale tassametrista indipendente, regolato tuttavia da una centrale operativa alla quale fanno capo diversi altri tassametristi”;

 

                                               -    “i viaggi che egli effettua avvengono su chiamata della centrale, che registra ogni spostamento”;

 

                                               -    “l’orologio-tassametro installato sul proprio veicolo da ogni tassametrista deve quindi combaciare con le risultanze della centrale operativa”;

 

                                               -    “dispone quindi di una contabilizzazione propria forzatamente precisa non solo delle spese che sopporta, ma pure di tutti i viaggi effettuati: questi risultano dalle strisce di stampa relative a detti viaggi, che si producono con i riassunti dettagliati (per ogni mese dell’anno 2001) dei ricavi e delle spese di __________. Da detti riassunti risulta un reddito mensile di poco più di fr.   2'100.--“;

 

                                               -    “convive con __________, attualmente in malattia al 50% e quindi senza diritto alla percezione dell’assicurazione disoccupazione; essa purtroppo non è stata assicurata dal suo ultimo datore di lavoro (__________) in materia di malattia”.

 

 

                                           C. Delle osservazioni 10 gennaio 2002 dell’UE di Lugano, postulanti la reiezione del gravame, si dirà, per quanto necessario, in seguito.

 

 

 

in diritto:                             

 

 

                                           1.  Nell'ambito del pignoramento l'escusso deve informare esaurientemente l'ufficio circa la sua sostanza e il suo reddito, fintanto che questi non siano sufficienti a coprire tutte le esecuzioni che partecipano al pignoramento (cfr. art 91 cpv. 1 n. 2 LEF; DTF 117 III 61 ss.; André E. Lebrecht in: Basler Kommentar zum SchKG, Vol. II, 1998, n. 9 ad art. 91 LEF). Gli uffici sono tenuti, di regola, a verbalizzare le dichiarazioni dell'escusso, che le deve sottoscrivere.

 

 

                                           2.  Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito del debitore le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13; Georges Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 17 ad art. 93), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

 

 

                        3.  Per l’art. 93 cpv.1 LEF i redditi dell’escusso, tra cui rientrano anche le prestazioni di qualsiasi tipo destinate a risarcire una perdita di guadagno, possono essere pignorati se, a giudizio dell’ufficiale, non siano assolutamente necessari al sostentamento del debitore e della sua famiglia; tuttavia a favore del medesimo creditore o del medesimo gruppo di creditori il reddito dell’escusso può essere pignorato - nella stessa esecuzione - per la durata massima di un anno a partire dall’esecuzione del pignoramento rispettivamente a partire dall’esecuzione del primo pignoramento (art. 93 cpv.2 LEF). Per provento da lavoro nel senso dell’art. 93 LEF si intende ogni introito pervenuto all’escusso quale retribuzione per una sua attività lavorativa, sia essa dipendente o indipendente (DTF 85 III 39, 86 III 16). In caso di reddito da attività indipendente, ai fini del pignoramento si potrà tenere conto tuttavia soltanto del reddito netto, dopo deduzione dal reddito lordo delle spese connesse all’esercizio dell’attività (DTF 112 III 20; Vonder Mühll, op. cit., n.5 ad art. 93 LEF).

 

 

                        4.  Il ricorrente contesta che i suoi attuali introiti siano pignorabili, ritenuto egli ha un reddito mensile da attività indipendente di poco più di fr. 2'100.-- e che la convivente __________ è attualmente in malattia al 50% e non percepisce alcuna indennità.

 

 

 

                                           5.  L’escusso svolge l’attività di tassametrista in proprio. L’UE di Lugano ha determinato il reddito mensile netto del debitore in fr. 4'000.--. La recente giurisprudenza del Tribunale federale prevede che se il debitore esercita un’attività lucrativa indipendente, l’Ufficio d’esecuzione deve:

 

                                               -    interrogarlo sul genere d’attività svolta;

                                               -    interrogarlo sulla natura e sul volume dei suoi affari;

                                               -    stimare l’ammontare del reddito;

                                               -    provvedere d’ufficio alle necessarie inchieste;

                                               -    raccogliere le informazioni ritenute utili;

                                               -    farsi consegnare la contabilità e tutti gli altri documenti concernenti l’attività lucrativa.

 

                                               Se l’inchiesta condotta dall’Ufficio non porta ad alcun elemento certo, esso terrà conto degli indizi a disposizione. Se il debitore non tiene una contabilità regolare, il risultato della sua attività indipendente deve essere valutato paragonandola ad altre simili e se necessario va stimata per apprezzamento (DTF 126 III 91 cons.3a con rinvii).

 

 

                                      6.a)   La quota pignorabile di un lavoratore indipendente si calcola, di principio, sottraendo al reddito mensile medio il minimo esistenziale della sua famiglia. Il reddito mensile medio si determina diminuendo il reddito annuale lordo dell’importo relativo a tutte le spese necessarie al conseguimento del reddito, il risultato va diviso per dodici (DTF 112 III 20 s. e riferimenti ivi). Si deve lasciare la possibilità all’escusso di tacitare tutti i creditori che gli forniscono prestazioni indispensabili per lo svolgimento dell’attività professionale. Questi creditori godono quindi di un – legittimo (cfr DTF 112 III 17 ss.) – privilegio. L’ufficio di esecuzione deve determinare il reddito netto sulla base della contabilità o di altre registrazioni. Se l’escusso non tiene una contabilità, occorre stimare il reddito tramite comparazione con attività analoghe a quella del debitore (DTF 112 III 21).

 

                                           b) In concreto __________ ha prodotto, con il ricorso, la contabilità relativa alla sua attività per i mesi da gennaio a novembre 2001. Agli atti vi sono la distinta delle entrate e delle uscite per quei mesi nonché tutte le pezze giustificative nel dettaglio.

 

                                           c) Dalle distinte stampate dal tassametro installato sull’autovettura del ricorrente si evince che l’introito lordo del debitore per il periodo dal 1. gennaio al 30 novembre 2001 è stato di fr. 55'105.40.

 

                                           d) Dall’esame puntuale delle  pezze giustificative relative alle spese di __________ attinenti alla sua attività professionale risulta che egli ha sostenuto, nel periodo dal 1. gennaio al 30 novembre 2001, più o meno le spese da lui indicate nel sunto delle entrate e uscite per il 2001 di complessivi fr. 22'710.85, così composte:

 

                                               - fr.     5'642.--  per l’acquisto di carburante;

                                               - fr.        302.--  per il lavaggio dell’autovettura;

                                               - fr.      242.85  per l’acquisto di olio;

                                               - fr.   1'472.55  per riparazioni;

                                               - fr.     1'645.--  per accessori;

                                               - fr.      406.60  per pasti fuori domicilio presi durante il servizio;

                                               - fr.   1'159.10  per le gomme;

                                               - fr.   3'463.30  per l’utilizzo del natel;

                                               - fr.   4'188.45  per spese extra, tra cui rientrano le spese assicurative e le tasse di circolazione dell’autovettura.

 

                                               Per quanto riguarda le spese per tasse telefoniche relative all’utilizzo dell’apparecchio natel, per le riparazioni dell’autoveicolo e per la sostituzione delle gomme, va rilevato che, sebbene le stesse in parte non siano state debitamente documentate, appaiono, nella misura sopra menzionata, commisurate all’attività dell’escusso.

                                               Non possono invece essere considerati gli importi mensili di fr. 892.-- per le rate del leasing dell’autovettura di servizio, ritenuto che detto importo è già stato conteggiato dall’UE di Lugano nel calcolo del minimo di esistenza.

 

                                           e) Ritenuto che il reddito dell’escusso va rilevato sulla base di una media mensile riferita ad un lasso di tempo attendibile, lo stesso va calcolato sulla base degli introiti percepiti e delle spese dal 1. gennaio al 30 novembre 2001. A fronte di un introito lordo di fr. 55'105.40 il ricorrente ha avuto spese per fr. 22'710.85, conseguendo così un reddito netto di fr. 32'394.55, che suddiviso per gli undici mesi del periodo di computo, da un reddito netto medio di fr. 2945.-- mensili.

 

 

                                      7.a)   Il ricorrente ha ancora sostenuto che la convivente __________ è attualmente in malattia al 50% e non percepisce alcuna indennità.

 

 

                                           b) Per l’art. 21 cpv. 4 LPR la sentenza che ammette il ricorso può riformare il provvedimento impugnato o annullarlo con rinvio all’organo di esecuzione e fallimento per un nuovo giudizio. Se il provvedimento impugnato contiene accertamenti di fatto sufficienti, l’Autorità di vigilanza riforma il pregresso giudizio; in caso contrario la vertenza è rinviata all’organo di esecuzione affinché completi gli accertamenti ed emani un nuovo provvedimento. La decisione sulla specie d’effetto rientra nel potere discrezionale dell’Autorità di vigilanza (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2 ad art. 21, p.260).

 

                                           c) Dalla documentazione agli atti risulta che la convivente ha percepito sino al mese di ottobre 2001 un’indennità di malattia di fr. 3’191.-- mensili dalla __________. Siffatto importo è stato indicato dall’UE di Lugano quale reddito di __________ nel verbale di pignoramento del 7 novembre 2001. Dallo scritto trasmesso all’UE il 17 novembre 2001 dalla stessa __________ si evince comunque che dal 1. novembre 2001 la convivente non aveva più diritto ad alcuna prestazione assicurativa. L’UE di Lugano, venuto a conoscenza della mutata condizione finanziaria di __________ avrebbe dovuto effettuare gli accertamenti necessari tendenti ad appurare le sue nuove fonti di reddito. Non avendo proceduto in questo senso l’UE ha quindi omesso di compiere, rendendoli controllabili, i necessari accertamenti atti a determinare il reddito di __________ dopo il 30 ottobre 2001. Di conseguenza per sanare tale omissione s’impone l’annullamento dell’atto di pignoramento impugnato e la retrocessione degli atti all’UE di Lugano affinché proceda ad un nuovo pignoramento dei redditi dell’escusso sulla base delle considerazioni sin qui espresse.

 

 

                                           8.  Ne consegue il parziale accoglimento del gravame.

                                               Sulle tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art. 17 LEF (cfr. Jean–François Poudret/Suzette Sandoz–Monod, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all’art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

 

 

 

richiamati gli art. 17 e 93 LEF

 

 

 

pronuncia:

 

                                           1.  Il ricorso 19 dicembre 2001 di __________, è parzialmente accolto.

 

                                      1.1    Di conseguenza gli atti sono retrocessi all’UE di Lugano affinché abbia a determinarsi come ai considerandi 6d) e 6e) e 7c) di questa sentenza.

 

                                           2.  Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

 

                                           3.  Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

 

                                               4.Intimazione a: -     _____________

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                              Il segretario