Incarto n. CEF Vig.
15.2003.107

Lugano

11 luglio 2003/FC/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti quale autorità di vigilanza

 

visto il ricorso annesso;

preso atto della domanda volta all'ottenimento dell'effetto sospensivo;

 

richiamati gli art. 36 LEF, 10 e 24a LPR

 

ordina:

 

1. Al ricorso è concesso effetto sospensivo nel senso che deve essere pignorato l'importo eccedente fr. 3'800.-- al mese.

2. Notificazione alle parti con il ricorso a cura dell'UEF di Locarno.

 

 

Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti quale autorità di vigilanza

giudice F. Cometta