Incarto n.
15.2003.10

Lugano

30 gennaio 2003 /FP/fc/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,

Pellegrini e Giani

 

segretario:

Cassina

 

 

 

statuendo sull’istanza 22 gennaio 2003 di

 

 

__________

 

                                          chiedente

 

la determinazione della rimunerazione per l’attività svolta in seno alla delegazione dei creditori nel fallimento dott. __________

esaminati atti e documenti;

 

 

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

 

 

                                          che Il 27 febbraio 1997 la prima assemblea dei creditori del fallimento dott. __________ nominava un’amministrazione speciale composta degli avvocati __________, __________ e il lic. rer. pol. __________;

 

                                          che nel contempo veniva pure nominata una delegazione dei creditori nelle persone degli avvocati __________ e __________;

 

                                          che con istanza 22 gennaio 2003 l’avv. __________ ha chiesto il riconoscimento dell’importo di fr. 150.– quale tariffa oraria applicata alle prestazioni effettuate nel fallimento del dott. __________;

 

                                          che per il periodo 17 luglio 2001 / 31 dicembre 2002 l’avv  __________ ha esposto il seguente onorario:

                                          3 h 15’ a fr. 150.–/h                                               fr.     487.50

                                          Spese                                                                     fr.       25..--

                                          Totale                                                                      fr.     512.50

                                         

                                          che nel caso di specie si tratta di procedura complessa e tale da richiedere indagini defatiganti sul piano dei diritti e dei fatti (cfr. DTF 114 III 44 cons. 1);

 

                                          che i valori indicati appaiono congrui, avuto riguardo alle peculiarità della liquidazione fallimentare riferita al dott. __________;

 

                                          che per consolidato principio giurisprudenziale (cfr. DTF 108 III 68 ss. e 103 III 65 ss.) le funzioni di membro della delegazione dei creditori del fallimento costituiscono esercizio di incombenze di natura pubblica e di conseguenza le prestazioni connesse sono sottoposte alla OTLEF e al principio di esclusività dedotto dall’art. 1 OTLEF;

 

                                          che siffatte prestazioni vanno rimunerate non in funzione di tariffe calcolate su base commerciale bensì con emolumenti di diritto amministrativo volti a procurare solo un equo indennizzo (cfr. DTF 103 III 67) nell’ossequio del carattere sociale della normativa dedotta dalla OTLEF (cfr. DTF 3 settembre 1998 in re Afs E. A. B. c. Cassa S. cons. 3; DTF 120 III 100 cons. 2; DTF 108 III 69 cons.  DTF 103 III 68 n. 4; Lettera 30 novembre 1977 della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti all'Autorità di vigilanza del Cantone Ginevra ; CEF 6 maggio 1998 in re Cassa S. c. Afs E. A. B. cons. 2; CEF 10 gennaio 1989 in re S. B.; CEF 20 aprile 1988 in re R. B. e G. F. cons. 7a; Michel Ochsner / Jacques Reymond, La saisie et la réalisation, in: La LP révisée, Collana CEDIDAC vol. 35, Losanna 1997, p. 89; Léon Strässle, Der neue Gebührentarif, in: BlSchK 1971, p. 130–132);

 

                                          che de lege ferenda sarebbe opportuno modificare la OTLEF nel senso di prevedere l’applicazione della tariffa sociale solo nel caso di amministrazione fallimentare ordinaria, ritenuto che per quella straordinaria si dovrebbe far capo alle tariffe professionali di chi è stato designato dall’assemblea dei creditori;

 

                                          che non si vede infatti, dal profilo della politica del diritto, il motivo di imporre tariffe sociali quando i creditori deliberano – a maggioranza qualificata ed in piena autonomia –  di far capo all’amministrazione fallimentare straordinaria (di regola un libero professionista), invece di ricorrere a quella ordinaria (funzionari dello Stato);

 

                                          che questa Camera non può comunque prescindere de lege lata dall’applicazione della OTLEF quale tariffa sociale, ritenuto che l’Autorità cantonale di vigilanza è chiamata a vegliare affinché si dia corretta attuazione della normativa tariffale federale in materia di esecuzione e fallimento ( cfr. DTF 108 III 69);

 

richiamati gli art. 1 ss. e 47 OTLEF

 

 

pronuncia:           1.      L’istanza 22 gennaio 2003 dell’ avv. __________, __________,  è accolta.

 

                                2.      La rimunerazione dell’avv. __________ per l’attività svolta nell’ambito del fallimento dott. __________, __________, per il periodo dal 17 luglio 2001 fino al 31 dicembre 2002 è determinata come segue:

                                          3 h 15’ a fr. 150.–/h                                               fr.     487.50

                                          Spese                                                                     fr.       25..--

                                          Totale                                                                      fr.     512.50

                                         

 

                                3.      Non si prelevano spese.

 

 

                                4.      Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF

 

 

 

 

 

 

 

                                5.      Intimazione a:

                                          – __________

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                           Il segretario