Incarto n.
15.2003.134

Lugano

3 settembre 2003

CJ/fp/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, vicepresidente,

Chiesa e Giani

 

segretario:

Jaques, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso 16 agosto 2003 di

 

 

__________

 

 

 

Contro

 

 

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, e meglio contro la comminatoria di fallimento del 6 agosto 2003 emessa nell’esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da

 

 

 

 

 

rappr. dall’avv. __________

 

viste le osservazioni 28 agosto 2003 dell’avv. __________ e 1° settembre 2003 dell’UE di Lugano;

 

 

esaminati atti e documenti

 

 

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

 

                                         che può essere formulato ricorso all'autorità di vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento unicamente per ragioni formali, ad es. quando (cfr. Jaeger/Walder/Kull/ Kottmann, Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, Zurigo 1997/99, n. 3 ad art. 160; Rudolf Ottomann, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/ Ginevra/Monaco 1998, n. 6 ad art. 160; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2001, n. 18 ad art. 160 LEF):

 

                                         – l'escusso reputa di non essere soggetto all'esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);

 

                                         – l'esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);

 

                                         – è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a          decisione di rigetto provvisorio dell'opposizione;

 

                                         – la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l'opposizione   non è ancora esecutoria;

 

                                         – l'escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d'esecuzione incompetente ratione loci (DTF 118 III 6; 96 III 33 cons. 2);

 

                                         che per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa;

 

                                         che nel caso concreto il ricorrente allega unicamente questioni di merito, ossia che il 92% (senza interessi) della somma convenuta è già stato versato e che la convenzione stipulata al momento del divorzio sarebbe da lungo tempo inattuale, ragione per la quale il ricorrente intende adire il giudice del divorzio;

 

                                         che siffatte censure non possono essere analizzate nell'ambito della procedura di ricorso ex art. 17 LEF dinanzi all'autorità di vigilanza per carenza di competenza materiale;

 

                                         che la comminatoria di fallimento in esame è conforme ai prescritti di diritto esecutivo;

 

                                         che il ricorso è pertanto irricevibile;

 

                                         che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

 

 

 

 

 

Richiamati gli art. 17, 20a, 166 LEF; 61, 62 OTLEF;

 

 

pronuncia:                 

 

                                   1.   Il ricorso 16 agosto 2003 __________, è irricevibile.

 

                                   2.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

 

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell'art. 19 LEF.

 

                                         4.   Intimazione a: – __________

 

                                         Comunicazione all’UE di Lugano.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il vicepresidente                                                                      Il segretario