Incarto n.
15.2003.141

Lugano

16 ottobre 2003 /FP/fc/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,

Pellegrini e Chiesa

 

segretario:

Cassina

 

 

statuendo sull’istanza 23 settembre 2003 dell’UE di _________ tendente a far determinare il modo di realizzazione dell’interessenza spettante all’escusso

 

 

 

__________

 

 

nell’eredità indivisa relitta dal defunto

 

 

 

__________, composta di:

 

__________

__________

__________

__________

 

nelle diverse esecuzioni di cui al gruppo n. __________ dell’UE di __________ promosse nei confronti dell’escusso dai creditori ivi partitamente indicati;

 

preso atto delle domande di vendita presentate il 28 marzo, 31 marzo, 22 aprile, 25

giugno, 21 luglio, 7 agosto e 8 settembre 2003;

 

considerato l’esito negativo dell’esperimento di conciliazione tenutosi il 19 agosto 2003 in conformità della citazione del 6 agosto 2003;

 

rilevato che nel termine fissato il 27 agosto 2003 agli interessati per formulare proposte sulle modalità di realizzazione, non è giunta all’UE di __________ alcuna proposta da parte dei creditori;

 

ritenuta in queste circostanze l’opportunità di far capo ai pubblici incanti, come proposto anche dal coerede __________ e dall’Ufficio;

 

visti gli art. 132 LEF; 9 e 10 del Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione dei diritti in comunione (RDC)

 

 

pronuncia:              1.    È ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell’interessenza spettante a __________, nell’eredità indivisa e in comunione relitta dal fu __________, composta di __________, __________, __________, __________, interessenza pignorata nelle varie esecuzioni di cui al gruppo n. __________ dell’UE di __________ promosse dai creditori ivi partitamente indicati.

 

                                   2.    Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.

 

                                   3.    Intimazione all'UE di __________ e, per il suo tramite, a tutti gli interessati.

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             Il segretario