Incarto n.
15.2003.15

Lugano

30 gennaio 2003 /FP/fc/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,

Pellegrini e Giani

 

segretaria:

Baur

 

 

statuendo sull’istanza 22 gennaio 2003 dell’ Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, tendente a far determinare il modo di realizzazione dell’interessenza spettante all’escusso

 

 

__________

 

 

nell’eredità indivisa e in comunione relitta dalla defunta

 

                                          __________, composta di:

 

 

__________

 

nelle esecuzioni di cui ai sei gruppi dell’UEF di __________ promosse dai creditori ivi

partitamente indicati;

 

preso atto delle domande di vendita presentate il 31 ottobre, 3 novembre e 30

novembre 1998, 30 giugno 1999, 20 dicembre e dicembre 1999, 16 marzo 2000,

17 marzo, 15 maggio e 1° settembre 2000, 28 febbraio 2001, 22 marzo, 29 marzo,        5 aprile e 26 aprile 2001;

 

considerato l’esito negativo dell’esperimento di conciliazione tenutosi il 10 luglio 2001 in conformità della citazione del 25 giugno 2001;

 

rilevato che nel termine di dieci giorni, fissato l’11 luglio 2001 agli interessati per formulare proposte sulle modalità di realizzazione, nessuna proposta è giunta all’UEF di __________

 

ritenuta in queste circostanze l’opportunità di far capo ai pubblici incanti;

 

visti gli art. 132 LEF; 9 e 10 del Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione dei diritti in comunione (RDC)

 

 

 

pronuncia:                    

 

 

                                          1.   È ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell’interessenza spettante a __________, nell’eredità indivisa e in comunione relitta dalla fu __________, nata __________, composta di __________, __________, __________, __________ e __________ i, interessenza pignorata nelle varie esecuzioni di cui ai sei gruppi dell’UEF di __________, promosse dai creditori ivi partitamente indicati

 

 

                                          2.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.

 

 

                                          3.   Intimazione all'UEF di __________, __________ e, per il suo tramite, a tutti gli interessati.

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                                La segretaria