Incarto n.
15.2003.173

Lugano

12 agosto 2004 B/fc/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,

Pellegrini e Chiesa

 

Segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sul ricorso 23 ottobre 2003 di

 

 

__________, __________

patr. dall’avv. __________

 

 

 

contro

 

 

l’operato dell’Ufficio __________ contestante la notifica del PE n. __________ promossa contro la ricorrente da

 

viste le osservazioni 21 novembre 2003 dell'UEF __________;

 

esaminati atti e documenti,

 

 

ritenuto

 

In fatto:                           A.   Con domanda 4 giugno 2003 __________ ha chiesto all'UEF __________ di emettere un PE nei confronti della __________ per fr. 4'380.-- oltre interessi al 6.5% dal 4 ottobre 2001.

 

 

                                          B.   L'UEF __________ ha proceduto ad emettere il PE n. 465'549.

 

 

                                          C.   Con ricorso 23 ottobre 2003 la __________ ha asserito che in seguito alla notifica di un decreto di fallimento, pronunciato dalla Pretura di Bellinzona il 14 ottobre 2003, ha chiesto all'UEF __________ un estratto attestante eventuali esecuzioni a suo carico. Dall'estratto 17 ottobre 2003 (doc. 3) inviatole dall'UEF __________, è venuta a conoscenza dell'esistenza di una procedura finora sconosciuta n. __________ promossa da __________. La ricorrente ha negato di avere ricevuto il relativo PE, con la conseguenza che allo stesso non le è stato possibile interporre tempestiva opposizione. Con il ricorso la __________ ha chiesto di constatare la nullità dell'esecuzione n. __________. Contemporaneamente ha interposto opposizione contro il PE in oggetto, per il caso in cui la visione del predetto estratto delle sue esecuzioni (doc. 3) potesse venire equiparata ad una presa di conoscenza del PE.

 

 

                                          D.   L'UEF __________ ha rinunciato a presentare osservazioni rimettendosi al giudizio di questa Camera.

 

 

                                          E.   Con scritto 4 febbraio 2004 questa Camera ha chiesto ad __________ di produrre entro 10 giorni copia del PE n. __________ con la comminatoria prevista dall'art. 19 LPR.

 

 

Considerato

 

In diritto:                      1.a)   Secondo l'art. 19 LPR

                                                 -    l'autorità di vigilanza accerta d'ufficio i fatti, non è vincolata alle domande di prova delle parti, valuta le prove secondo il suo libero convincimento ed applica d'ufficio il diritto (cpv. 1).

                                                

                                                 -    Le parti sono tenute a presentare tutti i documenti e ad indicare tutti i mezzi di prova rilevanti per la valutazione del caso (cpv. 2).

 

                                                 -    Delle discussioni istruttorie e delle assunzioni di prove, da svolgersi in contraddittorio, deve essere tenuto verbale (cpv. 3).

 

                                                 -    Va tenuto conto del comportamento processuale delle parti, ad esempio del rifiuto di ottemperare a una citazione personale, di rispondere alle domande formulate o di produrre i mezzi di prova richiesti (cpv. 4).             

                                          b)   Alla richiesta 4 febbraio di questa Camera di produrre copia del PE in esame n. __________, il creditore __________ non ha dato seguito entro il termine di 10 giorni fissatogli, che ha iniziato a decorrere il 6 febbraio 2004 - avendo egli ricevuto la richiesta il 5 febbraio 2004 - per giungere a scadenza il 16 febbraio 2004. Il creditore ha infatti inviato il documento richiesto con lettera 19 febbraio 2004. Ex art. 19 cpv. 2 e 4 LPR questo documento va estromesso dall'incarto.

 

 

                                       2.a)   Secondo l'art. 70 cpv. 1 LEF il precetto è steso in doppio originale; l'uno per il debitore, l'altro per il creditore.

                                                 Ex art. 71 cpv. 1 LEF ricevuta la domanda d'esecuzione, il precetto è notificato al debitore. Secondo l'art. 72 la notificazione è fatta dall'ufficiale, da un impiegato dell'ufficio o per posta. All'atto della consegna colui che procede alla notificazione deve attestare su ambedue gli originali, in qual giorno ed a chi questa sia stata fatta. L'art. 76 LEF prevede che  il contenuto dell'opposizione è notificato al creditore istante sul suo esemplare; quando l'opposizione non abbia avuto luogo, se ne fa menzione. Detto esemplare dev'essere notificato al creditore istante immediatamente dopo l'opposizione o, se non fu fatta, appena scaduto il termine della medesima.

                                                 Se, per un vizio della notifica, il precetto non è pervenuto al debitore, l'esecuzione è assolutamente nulla e la sua nullità può e deve essere rilevata in qualsiasi momento (DTF 110 III 9; Karl Wüthrich/Peter Schoch, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 17 ad art. 72). Tuttavia se, malgrado il vizio inerente alla notifica, l'escussa ha avuto conoscenza del contenuto del precetto esecutivo, quest'ultimo esplica i suoi effetti, di conseguenza il termine per interporre opposizione comincia a decorrere da tale conoscenza (DTF 128 III 101).

 

                                          b)   La ricorrente ha negato di avere ricevuto il PE in oggetto n. __________, sostenendo di esserne venuta a conoscenza solo dopo avere ottenuto dall'UEF __________ l'estratto 17 ottobre 2003 delle sue esecuzioni (doc. 3). Nel caso di specie, non avendo il creditore __________ ottemperato tempestivamente alla richiesta 4 febbraio 2004 di questa Camera di produrre copia del suo esemplare del PE, viene a mancare il mezzo di prova che permetterebbe di conoscere chi ha proceduto alla notifica, in qual giorno essa è avvenuta e a chi questa è stata fatta. Non potendo pertanto determinare se la notificazione del PE in esame è avvenuta correttamente, va ammesso il vizio della notifica fatto valere dalla ricorrente. Tuttavia essendo la debitrice venuta a conoscenza della procedura esecutiva in esame il 17 ottobre 2003, dopo avere ricevuto l'estratto delle sue esecuzioni dall'UEF __________ ed avendo avuto la possibilità di prendere conoscenza della domanda di esecuzione presentata dal creditore all'UEF __________, la quale deve contenere ex art. 67 LEF tutte le indicazioni necessarie per emettere il PE, quest'ultimo esplica i suoi effetti. Di conseguenza il termine di 10 giorni per interporre opposizione ha iniziato a decorrere da tale conoscenza, ossia il 17 ottobre 2003, per cui va registrata da parte dell'UEF __________ l'opposizione interposta tempestivamente il 23 ottobre 2003 giorno in cui con il presente ricorso l'ha formulata, dalla __________ nell'esecuzione n. __________ promossa da __________

                                          3.    Il ricorso 23 ottobre 2003 della __________ va di conseguenza parzialmente accolto.

                                                 Non si prelevano spese, né si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

 

 

 

Richiamati gli art. 17, 70, 71, 72 e 76 LEF; 19 LPR

 

 

 

Pronuncia:                    1.    Il ricorso 23 ottobre 2003 della __________, __________, è parzialmente accolto.

 

                                                 1.1.   L'UEF __________ registrerà nella procedura esecutiva n. __________ promossa da __________, __________ nei confronti della __________ __________, __________, l'opposizione interposta dalla __________ il 23 ottobre 2003.

                                          2.    Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

 

 

                                          3.    Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF.

 

                                          4.    Intimazione:   -    avv. __________                                 -           __________

                                                                        -    UEF __________

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             La segretaria