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Incarto n. 15.2004.68 |
Lugano CJ/sc/fb
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza |
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composta dei giudici: |
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser |
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segretario: |
Jaques |
statuendo nei procedimenti disciplinare ex art. 14 cpv. 2 LEF promossi rispettivamente, in data 11 novembre 2003 su segnalazione dell’Ufficiale UEF di __________ e d’ufficio in data 1° aprile 2004, nei confronti di
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DN 1
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ritenuto
in fatto:
A. Con scritto 7 novembre 2003, l’Ufficiale dell’UEF di __________ ha segnalato a questa Camera inadempienze commesse dal supplente Ufficiale __________ DN 1, segnatamente relative al fallimento della società __________ __________ Ltd. In particolare, il funzionario, il 22 luglio 2003, ha stipulato per conto dell'UEF di __________ un atto di cessione di credito, redatto in inglese, con la società __________ __________., con sede nel Regno Unito. Il __________, quale controprestazione per un bonifico di USD 1'000'000.- proveniente da una banca russa, ha ceduto alla __________ __________. dei crediti per un importo complessivo di USD 11'501'000.-, crediti vantati dalla fallita __________ __________ __________. nei confronti della società russa __________ __________ A seguito del bonifico dell’importo di USD 1'000'000.-, __________ DN 1, a nome e per conto dell’UEF di __________, ha poi formulato al Pretore di __________ istanza di riapertura del fallimento della __________ __________ Ltd., precedentemente chiuso in base all’art. 230 LEF. Il Pretore, dando seguito all’istanza, con decreto 9 settembre 2003, ha ordinato la riapertura del fallimento e la liquidazione dello stesso in procedura sommaria. Il 31 ottobre 2003, l’UEF di __________ ha depositato la graduatoria del fallimento in oggetto nella quale sono risultati iscritti crediti per un totale di fr. 1'375'129.65, che sarebbero stati interamente tacitati con l’importo versato dalla cessionaria __________ __________.
B. L’Ufficiale dell’UEF di __________ è giunto a conoscenza dell’esistenza della cessione in oggetto il 5 novembre 2003 quando il patrocinatore della cessionaria si è rivolto all’Ufficio chiedendo di modificare l’atto di cessione, in quanto il nome della fallita __________ __________ __________ vi figurava scritto con l’iniziale __________ __________ e non __________ ". L’Ufficiale, lamentando i toni assunti nei suoi confronti dal funzionario e segnalando al Ministero pubblico la cessione come “sospetta” (ai fini di un eventuale riciclaggio di denaro), ha rimproverato a __________ DN 1 di aver esposto lo Stato del Cantone Ticino a una possibile azione di risarcimento danni da parte della __________ __________.
C. A seguito di tale segnalazione questa Camera apriva l'11 novembre 2003 un procedimento disciplinare nei confronti di __________ DN 1.
D. Il 19 novembre 2003 __________ DN 1, interrogato formalmente dalla Camera, al di là dell’ammissione di aver firmato la cessione in oggetto, pur non comprendendone il contenuto redatto in inglese, ha affermato di avervi proceduto poiché riteneva l’operazione vantaggiosa in particolare per il Canton Ticino e per il Comune di Locarno, creditori per complessivi circa fr. 1'400'000.- per imposte non pagate. D’altra parte, non ha mai pensato a una provenienza illecita del denaro che sarebbe stato versato in base alla cessione; di ogni altra osservazione del funzionario, eventualmente contenuta anche nel memoriale 18 novembre 2003, allegato al verbale d’interrogatorio, si dirà –se necessario- nel seguito.
E. Giacché questa Camera aveva constatato che l’amministrazione del fallimento non aveva inventariato il credito di USD 11'501'000.- vantato dalla fallita nei confronti della società __________ __________, con scritto 24 novembre 2003 invitava l’UEF di __________ a procedere in tal senso. Veniva inoltre indicato che la cessione sarebbe dovuta essere sottoposta ai creditori, per mezzo di circolare (art. 255a cpv.1 LEF): in caso di accettazione da parte dei creditori, l’Ufficio avrebbe potuto firmare la cessione di credito tra la __________ __________. e la __________ __________., previa sottoscrizione da parte di quest’ultima di una dichiarazione di rinuncia alla sussistenza del credito ed alla solvibilità del debitore, in deroga a quanto previsto dall’art. 171 CO.
F. Il 25 novembre 2003 veniva sottoposta ai creditori, per mezzo di circolare, la cessione del credito di USD 11'501'000.- vantato dalla fallita nei confronti della società __________ __________ alla __________ __________. per l’importo di USD 1'000'000.-. Tale cessione veniva accettata il 28 novembre 2003 dalla maggioranza dei creditori e il 2 dicembre 2003 l’UEF di __________ comunicava di aver firmato la versione rettificata della cessione da cui erano state escluse sia la garanzia della sussistenza del credito, sia la garanzia di solvibilità del debitore, così come espressamente richiesto da questa Camera.
G. La liquidazione fallimentare è stata dichiarata chiusa con decreto 4 febbraio 2004 della Pretura di __________.
H. Nell’ambito di un procedimento disciplinare promosso nei confronti del segretario dell’UEF di __________ __________ PI 1, dato l’evidente coinvolgimento nella fattispecie di DN 1, questa Camera apriva d’ufficio, il 1° aprile 2004, un ulteriore procedimento nei confronti di __________ (inc. 15.2004.68).
Considerando
in diritto:
1. Le presenti procedure sono entrambe dirette contro il medesimo funzionario e i fatti oggetto d’indagine sono stati istruiti parallelamente: di conseguenza si giustifica un’unica decisione.
2. L'Autorità cantonale di vigilanza esercita il potere disciplinare sugli organi d'esecuzione forzata in conformità dell'art. 14 LEF (art. 11 LALEF). Il procedimento disciplinare, che riveste natura amministrativa, ha quale scopo il mantenimento dell’ordine così come la salvaguardia della considerazione nei confronti delle autorità, nonché la fiducia nelle stesse (cfr. Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, n. 12-13 ad art. 14).
3. Il procedimento disciplinare – per il quale non si applica l'art. 6 § 1 CEDU (cfr. Joëlle Pralus-Dupuy, Discipline: Application de l'article 6 de la Convention EDH devant le conseil de l'Ordre [des avocats], in: JCP G 1999, II, 10102, ad A n. 1 e nota 6 [p. 1091]), non trattandosi di contenzioso di carattere penale o civile, tanto per i funzionari e gli impiegati dello Stato (art. 2 cpv. 3 LALEF) quanto per gli organi di esecuzione e fallimento non sottoposti alla LORD (art. 7 LALEF) – è retto nel nostro Cantone dalla LPR (art. 11 cpv. 2 LALEF) e può essere promosso d'ufficio dall'Autorità cantonale di vigilanza o su segnalazione/denuncia di ogni interessato al corretto funzionamento del diritto esecutivo federale (Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.5. a-b ad art. 3, p. 86).
4. Giusta l’art. 14 cpv. 2 LEF nei confronti dell’ufficiale o di un impiegato possono essere prese le misure disciplinari seguenti: l’ammonimento, la multa sino a 1000 franchi, la sospensione dall’ufficio per una durata non maggiore di sei mesi, la destituzione.
5.Così come già esposto nei fatti, l’attività svolta da __________ DN 1 nell'ambito del fallimento __________ __________ __________. e delle sue specifiche mansioni presso l’ufficio di Locarno potrebbe invero essere suscettibile di critica, sia per l’assenza -nel testo della cessione- di una dichiarazione della società cessionaria di rinuncia alla garanzia di sussistenza del credito e di solvibilità della debitrice (in deroga all’art. 171 CO), sia per non aver inventariato il credito di USD 11'501'000.-, sia ancora per non aver inviato una circolare ai creditori che permettesse loro di accettare o no la prospettata cessione di credito (art. 255a cpv. 1 LEF). E’ vero che si tratta di operazioni per finire compiute, ma solo dopo l’accennato intervento della Camera (cfr. scritti 24 novembre e 1° dicembre 2003). Ma questi eventuali rimproveri non sono stati mai mossi (tanto meno in modo puntuale) a DN 1: né risulta che lo siano stati da parte dell’ufficiale prima di segnalare il caso alla Camera (non si conoscono verbali interni, né la segnalazione 7 novembre 2003 –che allude almeno alla questione della “sussistenza del credito ceduto”- è stata inviata al funzionario), né emerge indirettamente dal testo del suo memoriale presentato in sede di interrogatorio, né ancora gli sono stati esposti –ne fosse stato il caso- da parte di questa autorità disciplinare. In particolare ciò non si legge nel verbale di interrogatorio 19 novembre 2003; ma neanche dopo l’opportuno intervento correttivo di cui s’è detto, il funzionario non è più stato sentito se non su altre fattispecie (ben due volte nel 2004) e non ha avuto l’opportunità di esprimersi al riguardo in altra forma. E nemmeno è pensabile –oggi- di riaprire l’indagine su questa fattispecie. Resta la sua ammissione di non conoscere la lingua inglese e di essersi fidato della traduzione dell’atto di cessione -da lui sottoscritto a nome dell’ufficio- cui aveva proceduto seduta stante e in forma orale __________, patrocinatore della cessionaria. Sicuramente, tanto più data l’entità degli intressi in gioco, gli si può rimproverare di aver agito incautamente, ma in sé questa traduzione senza verifica (ma per finire verosimilmente corretta) non ha avuto nessuna conseguenza sull’esito della pratica, né sul contenuto della pattuizione per rispetto alle lacune constatate dalla Camera. Se ne deve concludere che il doveroso esame eseguito in questa sede relativamente al fallimento __________. non può comportare nessuna conseguenza di natura disciplinare per DN 1
6. Quanto al secondo procedimento (inc. 15.2004.68) è doveroso osservare che nei confronti di PI 1 (cfr. cons. H), in data 19 novembre 2004 questa Camera ha deciso di non prendere nessuna misura disciplinare, mancandone i presupposti. Va qui ricordato che la questione riguardava la pratica __________ e che in quell’incarto, a fronte del rifiuto del responsabile della società che ne amministrava gli immobili (espressa telefonicamente all’inizio di novembre 2003) di fornire I’elenco degli inquilini ai fini del blocco delle pigioni, PI 1 aveva (pacificamente) trasmesso l’incarto a DN 1 il quale –sentito al proposito- ha affermato di aver avuto anche lui solo una telefonata con lo stesso amministratore (persona a lui conosciuta) e di avere poi ritornato l’incarto al collega d’ufficio nello spazio di pochissimi giorni (interrogatorio 30 marzo 2004). Sennonché l’incarto sarebbe stato rinvenuto solo nella settimana tra il 19 e il 23 gennaio 2004, di modo che la lista degli inquilini è giunta all’UEF di __________ solo il 4 febbraio successivo. Al fine di evitare il blocco delle pigioni __________ aveva poi saldato tutte le esecuzioni nei suoi confronti. Accertato che, venuta meno ogni altra prova, nell’incarto restano solo le versioni parzialmente contraddittorie di PI 1 e di DN 1 e che, in particolare, a carico di quest’ultimo, viene a mancare ogni elemento concreto a suffragio del rimprovero (almeno adombrato) di aver avuto nel proprio ufficio l’incarto fino al suo ritrovamento ad opera di terzi un paio di mesi più tardi, non v’è motivo per ritenere che egli abbia tenuto un comportamento disciplinarmente riprovevole o semplicemente contrario ai suoi obblighi d’ufficio. Il tutto, in concordanza con l’esposto della decisione emessa nei confronti di PI 1, laddove si è concluso –valutando i fatti- che il mancato blocco delle pigioni è stato frutto di un malinteso tra PI 1 e il suo superiore DN 1
7.In data 30 marzo 2004, rispettivamente 27 aprile 2004, DN 1 è stato interrogato da un ispettore di questa Camera in merito ad altre due pratiche, qui indicate (per praticità) semplicemente __________ e __________ tuttavia, tutto ben considerato, non sono state riscontrate irregolarità (peraltro, eventualmente, di minore entità) chiaramente ascrivibili al supplente ufficiale dell’UEF di Locarno.
8. Non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 LEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), peraltro non chieste.
Richiamati gli art. 14 cpv. 2 LEF; 11 LALEF
pronuncia:
1. Congiunte le procedure di cui agli incarti 15.2003.184 e 15 2004.68, non è dato seguito ai procedimenti disciplinari nei confronti di DN 1
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a: - __________, __________ __________
- __________ c/o __________ con la documentazione assunta nel corso della procedura;
- Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia, Bellinzona.
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario