Incarto n.
15.2003.27-26

 

Lugano

17 aprile 2003/LG/fc/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composto dei giudici:

Cometta, presidente,

Pellegrini, Giani

 

segretario:

Jacques, vicecancelliere

 

 

statuendo sull’istanza 24 gennaio 2003 di

 

 

 

__________,

 

 

nell’ambito della procedura fallimentare

 

 

 

__________

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

ritenuto in fatto e

considerando in diritto

                                                                               

che la liquidazione del fallimento/__________ è aperta dal 1993;

 

che questa Camera nel 2000 ha sollevato dalle sue funzioni l’amministrazione speciale del fallimento, incaricando l’Ufficio di terminare la procedura;

 

che dal 2000 fino alla fine del 2002 l’Ufficio ha lasciato che l’amministratore speciale continuasse ad amministrare le proprietà immobiliari del fallimento;

 

che solo dalla fine del 2002 l’Ufficio ha imposto all’ex-amministrazione speciale la doppia firma sui conti di amministrazione immobiliare e l’obbligo di presentare conteggi regolari, anche se essi non sono ancora stati debitamente controllati;

 

che ex art. 270 LEF la procedura di fallimento deve essere ultimata entro un anno dalla dichiarazione del medesimo, e che in caso di bisogno tale termine può essere prorogato dall’autorità di vigilanza cantonale;

 

che non è ammissibile che l’amministratore speciale di un fallimento, esautorato dall’Autorità di vigilanza, resti di fatto ancora amministratore degli unici beni del fallimento;

 

che di conseguenza l’Ufficio provvederà ad immediatamente revocare il mandato di amministrazione immobiliare tacitamente affidato al precedente amministratore speciale e a conferire il mandato di amministrazione a persona di provata fiducia;

 

che l’Ufficio dovrà al più presto procedere alla realizzazione dei beni immobiliari al fine di giungere in tempi brevi alla conclusione di questa annosa procedura;

 

 

per questi motivi,

visto l’art. 270 LEF;

 

 

decreta:                    1.   L’istanza 24 gennaio 2003 dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, Viganello, tendente alla protrazione del termine ex art. 270 cpv. 1 LEF per la liquidazione fallimentare __________ è accolta.

 

                               1.1.   Il termine di cui all’art. 270 cvp. 1 LEF è prorogato di 12 (dodici) mese/i per l'evasione delle incombenze di cui ai considerandi.

 

 

                                   2.   Intimazione a:   -;

                                                                    -.

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario