Incarto n. CEF Vig.
15.2003.41

Lugano

21 febbraio 2003/FC/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti quale autorità di vigilanza

 

visto il ricorso annesso;

preso atto della domanda volta all'ottenimento dell'effetto sospensivo;

 

richiamati gli art. 36 LEF, 10 e 24a LPR

 

ordina:

 

1. Al ricorso            è concesso effetto sospensivo.

2. Fino alla decisione sul ricorso             si può procedere ad atti e misure esecutivi.

3. Notificazione alle parti con il ricorso a cura dell'organo d'esecuzione e/o fallimento competente.

 

 

Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti quale autorità di vigilanza

giudice F. Cometta