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Incarto n. CEF Vig. |
Lugano 21 febbraio 2003/FC/fb |
In nome |
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Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti quale autorità di vigilanza |
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visto il ricorso annesso;
preso atto della domanda volta all'ottenimento dell'effetto sospensivo;
richiamati gli art. 36 LEF, 10 e 24a LPR
ordina:
1. Al ricorso è concesso effetto sospensivo.
2. Fino alla decisione sul ricorso si può procedere ad atti e misure esecutivi.
3. Notificazione alle parti con il ricorso a cura dell'organo d'esecuzione e/o fallimento competente.
Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti quale autorità di vigilanza
giudice F. Cometta