Incarto n.
15.2003.46

Lugano

9 maggio 2003 EC/fc/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,

Pellegrini e Giani

 

segretario:

Cassina, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso 28 febbraio 2003 di

 

 

__________

patr. dall’avv. __________

 

 

Contro

 

 

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano nelle esecuzioni n. __________, __________, __________, __________ e __________ promosse contro la ricorrente da

 

 

__________

es. n. __________, __________, __________, __________

__________

es. n. __________

entrambi patr.dall’avv. __________

 

 

 

richiamata l’ordinanza vicepresidenziale 3 marzo 2003 di concessione dell’effetto sospensivo;

 

 

preso atto che con scritto 21 marzo 2003 i creditori procedenti hanno dichiarato di ritirare le esecuzioni di cui in rassegna;

 

 

ritenuto che alla luce di siffatta comunicazione il gravame è divenuto privo di oggetto e va stralciato dai ruoli;

 

 

non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF)

 

 

richiamati gli art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF;

 

 

pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso 28 febbraio 2003 di __________, è stralciato dai ruoli.

 

                                   2.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

 

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF.

 

                                   4.   Intimazione:    -    __________;

                                         Comunicazione all'Ufficio di esecuzione di Lugano

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             Il segretario