Incarto n.
15.2003.54

Lugano

16 maggio 2003

/EC/fc/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,

Pellegrini e Giani

 

segretario:

Cassina, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso 13 marzo 2003 di

 

 

__________

patrocinata da: __________

 

 

 

Contro

 

 

l’operato dell’Ufficio esecuzione di Lugano nelle esecuzioni n. __________, __________ e __________ promosse contro la ricorrente da

 

 

__________

composta di __________, __________, __________

es. n. __________

patr. dall’avv. __________

__________

es. n. __________ e __________

rappr. da __________

 

 

 

richiamata l’ordinanza vicepresidenziale 27 marzo 2003 di concessione dell’effetto sospensivo;

 

 

esaminati atti e documenti;

 

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

 

                                               che giusta l'art. 17 cpv. 4 LEF l'Ufficio può in caso di ricorso riconsiderare il provvedimento impugnato fino all'invio della sua risposta;

 

                                                che in tal caso l'Ufficio deve notificare senz’indugio la nuova decisione alle parti e deve darne conoscenza all'autorità di vigilanza (art. 17 cpv. 4 LEF);

 

                                               che il nuovo provvedimento dell'organo di esecuzione forzata, sostitutivo del precedente, se non impugnato passa in giudicato formale nella procedura in corso (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.1.c ad art. 11, pag. 205);

 

                                               che se il nuovo provvedimento accoglie integralmente le richieste del ricorrente, l'autorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF 126 III 86 cons. 3);

 

                                               che nel caso in esame l'UE di Lugano, con provvedimento del 28 marzo 2003, ha integralmente accolto la richiesta formulata dalla ricorrente __________ con l’atto di ricorso del 13 marzo 2003;

 

                                               che nessun gravame è stato interposto contro il provvedimento di riconsiderazione del 28 marzo 2003;

 

                                               che di conseguenza il ricorso 13 marzo 2003 è così divenuto privo d’oggetto e va stralciato dai ruoli;

 

                                               che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF);

 

 

Richiamati gli art. 17 cpv. 4 LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF;

 

 

pronuncia:                     

 

                                           1.  Il ricorso 13 marzo 2003 __________, è stralciato dai ruoli poiché divenuto privo d’oggetto.

 

 

                                           2.  Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.

 

 

                                           3.  Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

 

 

                                           4.  Intimazione a:     - __________

                                               Comunicazione all’UE di Lugano.

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                           Il segretario