Incarto n.
15.2004.100

Lugano

7 luglio 2004/B/fc/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, vicepresidente,

Chiesa e Walser

 

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

 

 

statuendo sul ricorso 20 aprile 2004 di

 

 

 

_RICO1

 

 

 

contro

 

 

l’operato dell’Ufficio __________ e meglio contro la comminatoria di fallimento emessa l'11 marzo 2004 nell'esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da

 

 

_CON1

 

 

 

viste le osservazioni:     - 3 maggio 2004 della _CON1

                                         - 18 maggio 2004 __________

 

 

 

 

 

 

esaminati atti e documenti

 

 

ritenuto in fatto e considerando in diritto

 

 

                                         che con PE n. __________ emesso l'11 febbraio 2004 __________ __________ la _CON1 procede contro _RICO1 per l'incasso di un suo credito;

 

                                         che con domanda 10 marzo 2004 la _CON1 ha chiesto il proseguimento dell'esecuzione;

 

                                         che l'11 marzo 2004 l'__________ __________ ha emesso la comminatoria di fallimento, la quale è stata notificata alla debitrice il 25 marzo 2004;

 

                                         che con ricorso 21 aprile 2004 l'amministratore unico della_RICO1, __________, ha presentato ricorso  contro la comminatoria di fallimento sostenendo di avere il 19 febbraio 2004 interposto opposizione contro il PE in oggetto n. __________ e rilevando che sull'esemplare per il debitore (doc. B) appare in calce sottolineata l'indicazione "opposizione";

 

                                         che delle osservazioni della _CON1 si dirà se del caso , in seguito, mentre l'__________ __________ con le sue osservazioni si è rimesso al giudizio dell'Autorità di vigilanza;

 

                                         che ex art. 74 cpv. 1 LEF se l'escusso intende fare opposizione, deve dichiararlo verbalmente o per scritto, immediatamente a chi gli consegna il precetto, o entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all'ufficio d'esecuzione;

 

                                         che secondo l'art. 76 cpv. 1 LEF il contenuto dell'opposizione è notificato al creditore istante sul suo esemplare e che quando l'opposizione non ha avuto luogo, se ne fa menzione;

                                        

                                         che l'opposizione al PE non soggiace a particolari esigenze di forma: è sufficiente che dalla dichiarazione dell'escusso risulti la sua volontà di interporre opposizione; l'onere della prova dell'avvenuta opposizione incombe all'escusso (Balthasar Bessenich, Basler Kommentar zu SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 21 e 27 ad art. 74 LEF);

                                     

                                         che dalla verifica dell'esemplare del PE n. __________ destinato alla debitrice (doc. B) si evince la data appostavi a mano "19 febbraio 2004", la sottolineatura dell'indicazione prestampata "opposizione" e la firma di __________;

 

                                         che da un attento esame dell'esemplare destinato alla creditrice si evincono le tracce della sottolineatura dell'indicazione prestampata "opposizione" risp. della data apposta a mano "19 febbraio 2004", le quali coincidono esattamente con la sottolineatura dell'indicazione "opposizione" prestampata e con la data scritta a mano che appaiono sull'esemplare destinato al debitrice (doc. B);

 

                                         che pertanto vi è da ritenere che al momento della notifica del PE la sottolineatura dell'indicazione prestampata "opposizione", la data e la firma di __________ sono state erroneamente apposte solo sull'esemplare destinato alla debitrice e non su quello destinato alla creditrice, sul quale vi appaiono però le tracce;

 

                                         che per l'art. 78 cpv. 2 LEF la validità dell'opposizione rende prematura la domanda di prosecuzione dell'esecuzione, per cui la comminatoria di fallimento dell'11 marzo 2004 va dichiarata nulla;

 

                                         che il ricorso 20 aprile 2004 della _RICO1 va quindi accolto e l'__________ __________ iscriverà l'opposizione dell'escussa in data 19 febbraio 2004 e annullerà tutti gli atti di esecuzione forzata avvenuti dopo tale data;

 

                                         che non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);

 

Per questi motivi,

 

richiamati gli art. 17, 74 e 76 LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

 

 

pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso 20 aprile 2004 della_RICO1, __________, è accolto.

 

                                   2.   L'opposizione interposta dalla _RICO1 al PE n. __________ dell'__________ __________ è dichiarata valida.

 

                                         2.1.    Di conseguenza l'__________ __________ iscriverà l'opposizione della _RICO1 in data 19 febbraio 2004 al PE n. __________.

 

                                         2.2.    È dichiarata nulla la comminatoria di fallimento 11 marzo 2004.

 

                                   3.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

 

                                   4.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF.

 

                                   5.   Intimazione:

                                         -_RICO1, __________

                                         -_CON1, __________

                                         Comunicazione all'__________ __________

                                     

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il vicepresidente                                                                      La segretaria