Incarto n.
15.2004.108

Lugano

1 agosto 2004

/FP/fp/dp

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, vicepresidente,

Chiesa e Walser

 

segretario:

Piccirilli

 

 

statuendo sul ricorso 10 giugno 2004 di

 

 

RI1

 

 

Contro

 

 

 

l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona

 

 

CO1

 

 

nell’esecuzione n. promossa nei confronti della ricorrente da

 

 

PI1

 

 

richiamata l’ordinanza presidenziale 15 giugno 2004 con la quale al ricorso è stato concesso effetto sospensivo

 

viste le osservazioni 12 luglio 2004 del CO1

 

esaminati atti e documenti

 

 

 

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

 

                                         che la PI1 procede nei confronti di RI1 per l’incasso del proprio credito;

 

                                         che in data 27 maggio 2004 CO1 emetteva l’avviso di pignoramento nell’esecuzione n. promossa dalla PI1 nei confronti di RI1;

 

                                         che con ricorso 10 giugno 2004 RI1 si aggrava contro l’emissione dell’avviso di pignoramento sostenendo di aver interposto ricorso in data 26 marzo 2004 contro la decisione di rigetto dell’opposizione formulata dalla cassa malati creditrice l’11 marzo 2004;

 

                                         che a sostegno della propria tesi la ricorrente produce copia della ricevuta di ritorno della lettera raccomandata 29 marzo 2004 inviata alla creditrice contenente il ricorso contro la decisione di rigetto dell’opposizione;

 

                                          che l'Ufficio di esecuzione, e su ricorso l'Autorità di vigilanza,

                                          prima di dare seguito a una domanda di proseguimento

                                          dell'esecuzione, devono d'ufficio verificare che un'eventuale

                                          opposizione sia stata definitivamente rigettata o ritirata, sotto

                                          pena della nullità ex art. 22 LEF dei successivi atti esecutivi (cfr.

                                          CEF 23 gennaio 2002 [15.2001.232/290], confermata dal

                                          Tribunale federale in STF 7B.29/2002, cons. 2c);

 

                                          che nel caso di specie la ricorrente afferma, contrariamente a

                                          quanto sostenuto dalla creditrice, che l’opposizione al PE n.

                                          non è stata validamente rigettata dalla cassa malati;

 

                                         che dagli atti risulta infatti che la debitrice ha ricorso contro decisione di rigetto dell’opposizione 11 marzo 2004 entro il termine di 30 giorni, così come indicato nella decisione stessa (cfr. doc. C e D);

 

                                         che il ricorso, datato 26 marzo 2004, risulta essere stato inviato alla cassa il 29 marzo 2004 e ricevuta da quest’ultima il 30 marzo 2004 (cfr. doc. E);

 

                                         che di conseguenza non essendo cresciuta in giudicato la decisione di rigetto dell’opposizione, l’esecuzione non può essere proseguita;

 

                                         che quindi tale circostanza determina la nullità dell’avviso di pignoramento 27 maggio 2004;

 

                                         che il ricorso va pertanto accolto;

 

                                         che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

 

 

Richiamati gli art. 17, 20a, 22, 88 LEF; 61, 62 OTLEF;

 

pronuncia:                    

 

                                   1.   Il ricorso 10 giugno 2004 di RI1 , è accolto.

 

                               1.1.   Di conseguenza, è annullato l’avviso di pignoramento 27 maggio 2004 emesso dall’CO1 nell’esecuzione n..

 

 

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

 

 

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

 

 

                                   4.   Intimazione a:  – RI1,

                                                                   – PI1,

                                          Comunicazione a CO1.

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il vicepresidente                                                                         Il segretario